Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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prevista un’attribuzione al disponente residente in Svizzera al fine di evitare possibili lacune fiscali.
La norma sussidiaria di cui al capoverso 4 fa sì che la Svizzera abbia un diritto d’imposizione anche quando secondo la CDI applicabile il trust di cui al capoverso 3 è residente all’estero.
Si precisa inoltre che le prestazioni ai beneficiari sono tassate secondo le disposizioni generali sull’imposta sul reddito conformemente all’articolo 16 e seguenti LIFD (cfr. anche il commento all’art. 24 lett. a).
Art. 24 lett. a, secondo periodo
Secondo il diritto vigente, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato e donazione non sottostà all’imposta sul reddito. La nuova disposizione precisa il campo di applicazione di questa eccezione in relazione alle prestazioni di trust e fondazioni.
Nel caso dei trust secondo l’articolo 10a capoverso 3 e delle fondazioni trattate come soggetti fiscali a sé stanti, dal punto di vista fiscale avviene un trasferimento di patrimonio del trust o della fondazione ai beneficiari. In mancanza della volontà di donare del trust o della fondazione, non si può presupporre alcuna donazione. Pertanto, le prestazioni ai beneficiari sono imponibili come reddito, a meno che non si applichi una delle eccezioni previste dalla legge.
Per contro, per i trust o le fondazioni trattati in maniera trasparente ai fini fiscali si può presupporre la volontà di effettuare una donazione. Ciò si verifica segnatamente quando i beni apportati continuano a essere attribuiti al disponente o al fondatore e i beneficiari sono suoi familiari. Se in questo caso la liberalità si basa su una volontà di donare, le prestazioni sono escluse dall’imposta sul reddito, ma a seconda del diritto cantonale possono essere soggette all’imposta di successione o di donazione.
La nuova normativa include sia i beni che il disponente o il fondatore aveva apportato inizialmente nel trust o nella fondazione, sia i beni che il trust o la fondazione ha acquisito da allora.
Art. 55 cpv. 5
Se il trust imponibile come una fondazione non adempie i suoi obblighi fiscali, si deve ricorrere a una responsabilità solidale dei beneficiari e del disponente. Tale disposizione è opportuna in particolare quando il trust è amministrato da un trustee estero che non onora l’obbligo di pagamento (sulla questione della conformità con la Costituzione cfr.
n. 5.1.4.4).
Art. 67a Trust
Un trust può essere costituito non soltanto da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche. I beneficiari possono essere ugualmente persone giuridiche, per cui le disposizioni previste per le persone fisiche devono applicarsi per analogia.