Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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6.5 Legge federale sul diritto internazionale privato

Art. 5 cpv. 3 lett. c

Per le controversie riguardanti il diritto del trust, il tribunale competente può essere determinato mediante una proroga di foro unilaterale, ossia sancita nell’atto di trust o in virtù di una facoltà stabilita nell’atto stesso, oppure bilaterale, ossia mediante un accordo tra le parti. Sia l’articolo 149b LDIP sulla proroga di foro nella normativa sui trust sia l’articolo 5 LDIP consacrato in generale alle proroghe di foro elencano i casi in cui il tribunale pattuito non può declinare la sua competenza. Gli elenchi contenuti in questi articoli si sovrappongono, ma non sono identici. Nell’ambito dell’attuale revisione del CPC, l’articolo 5 capoverso 3 LDIP va completato ed esteso a determinati casi di proroga di foro192. Si pone quindi la questione del rapporto tra gli articoli 149b e 5 LDIP. L’inserimento di una nuova lettera c nell’articolo 5 capoverso 3 LDIP chiarisce che questa disposizione si applica a tutte le proroghe di foro, ma, nel caso di controversie riguardanti il diritto dei trust, la proroga di foro deve valere anche nei casi aventi un collegamento con la Svizzera elencati all’articolo 149b capoverso 2 LDIP, segnatamente l’applicazione del futuro diritto svizzero dei trust.

Art. 149b cpv. 2 lett. c

Il capoverso 2 enumera i casi in cui il tribunale pattuito non può declinare la propria competenza. È aggiunta una nuova lettera c affinché il tribunale pattuito non possa declinare la propria competenza se il diritto svizzero si applica al trust. Tale aggiunta è necessaria per garantire che un tribunale svizzero possa pronunciarsi su una controversia riguardante un trust costituito secondo le regole del CO.

6.6 Codice penale

Art. 327a, titolo marginale, frase introduttiva e lett. e

Violazione degli obblighi del diritto delle obbligazioni

e del diritto societario sulla tenuta di informazioni

Per garantire l’effettiva attuazione delle regole sulla trasparenza dei trust, il progetto prevede una nuova disposizione penale che punisce con la multa la violazione degli obblighi di identificazione e documentazione del trustee previsti all’articolo 529j AP-CO. I trustee che violano i loro obblighi potranno quindi essere puniti nello stesso modo dei dirigenti che violano gli obblighi del diritto societario sulla tenuta di elenchi. L’introduzione della presente norma penale è necessaria per soddisfare i requisiti descritti nella nota interpretativa della raccomandazione 25 del GAFI, n. 11, secondo cui i Paesi devono disporre di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle regole in materia di trasparenza dei trust (cfr. n. 3.3). Poiché la multa può essere

192 Cfr. al riguardo il messaggio del 26 feb. 2020 concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2020 2407 2485).