Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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1.3.3 Modifica del diritto delle fondazioni
Da anni, vari attori chiedono una modifica delle disposizioni del diritto delle fondazioni che cancelli in particolare il divieto, basato sull’articolo 335 CC, delle cosiddette fondazioni di mantenimento. Tale modifica avrebbe lo scopo di abrogare le restrizioni legali concernenti le elargizioni ai membri della famiglia (cfr. n. 1.1.6.1). Secondo alcuni, la fondazione di famiglia così modificata permetterebbe di raggiungere scopi identici a quelli del trust di diritto anglosassone e di soddisfare le esigenze dei vari attori della piazza economica svizzera che chiedono la sua introduzione. Questa soluzione avrebbe inoltre il vantaggio di fondarsi sulla forma di diritto, già esistente, della fondazione. Pareri favorevoli alla modifica del diritto delle fondazioni sono stati in particolare raccolti nell’ambito dell’analisi d’impatto della regolamentazione (cfr. n. 1.4), senza contare che la soluzione è sostenuta anche da parte della dottrina88. L’analisi d’impatto rileva, tuttavia, che una liberalizzazione del diritto delle fondazioni dovrebbe essere accompagnata da una modifica delle condizioni quadro fiscali per evitare una doppia imposizione rendendo così interessante la fondazione di mantenimento.
Già in occasione della ratifica della Convenzione dell’Aia, nel 2007, era stata presa in considerazione una modifica dell’articolo 335 capoverso 2 CC, poi scartata poiché la disposizione non si opponeva al riconoscimento del trust in Svizzera89. Da allora nessun intervento parlamentare depositato ha chiesto l’autorizzazione delle fondazioni di mantenimento. Occorre in particolare ricordare che il progetto di revisione della normativa sulle fondazioni, elaborato dalla CAG-CS in seguito all’adozione dell’iniziativa parlamentare Luginbühl 14.470 «Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera», non propone alcuna misura in tal senso. Tuttavia, diversi partecipanti alla consultazione esterna sull’avamprogetto avevano chiesto una revisione al riguardo respingendo però l’adozione di un regime fiscale più favorevole90.
Sebbene ci siano argomenti convincenti a favore di un’estensione degli scopi delle fondazioni di famiglia e dell’autorizzazione delle fondazioni di mantenimento, questo istituto giuridico ha comunque caratteristiche molto diverse da quelle del trust. Il diritto delle fondazioni è retto da principi relativamente rigidi (starres Gebilde) dunque non offre la stessa flessibilità del trust nel fissare non solo lo scopo e i beneficiari, ma anche l’organizzazione (cfr. n. 1.1.6.1)91. L’impiego della fondazione di mantenimento sarebbe quindi limitato al contesto familiare e a scopi di pianificazione successoria. Gli altri utilizzi del trust, nell’ambito commerciale o economico ad esempio, ne sarebbero esclusi, a meno che non si proceda nel contempo a una revisione approfondita del diritto delle fondazioni e del diritto fiduciario. Alla luce di questi limiti, l’introduzione nel CC
88 DOMINIQUE JAKOB, MICHELLE KALT, Ein Trustrecht für die Schweiz?, in: Expert Focus 9/2019, pagg. 630–635; NATALIE PETER: Introduction of a trust law in Switzerland, in: Trusts & Trustees, vol. 25, n. 6, luglio 2019, pagg. 578–586; MICHAEL FISCHER, NATALIE PETER, Der Trust passt nicht, in: NZZ, n. 117 del 24 mag. 2018, pag. 9.
89 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 530.
90 Cfr. Rapporto sui risultati della procedura di consultazione del 29 mag. 2020, pag. 17 (consultabile sul sito: www.parlament.ch > Organi > Commissioni > Commissioni tematiche > CAG > Rapporti e oggetti posti in consultazione delle CAG).
91 GRISEL, op. cit., p. 329