Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Londra, Lussemburgo e anche Singapore78. Questo punto di vista trova un forte sostegno nella dottrina79 e tra i professionisti (avvocati, gestori patrimoniali, ecc.)80. L’effetto positivo del trust svizzero sull’attrattiva e la competitività del settore finanziario svizzero è del resto confermato dalle conclusioni cui arriva l’analisi d’impatto della regolamentazione (cfr n. 1.4).

1.2.3.3 Altri obiettivi

Sul piano economico, il trust svizzero avrebbe un impatto positivo sul mercato dei servizi legati al trust e permetterebbe di creare valore aggiunto. Come rilevato dall’analisi d’impatto della regolamentazione (cfr. n. 1.4), dovrebbe generare spese di gestione meno elevate, il che si tradurrebbe in un aumento globale dei trust costituiti in Svizzera. L’introduzione di un trust svizzero aprirebbe nuove opportunità commerciali. Questa nuova offerta, che si rivolgerebbe principalmente a chi risiede in Svizzera, permetterebbe di rispondere a un’esigenza attualmente insoddisfatta mettendo a disposizione dei clienti un nuovo strumento di pianificazione patrimoniale a un costo vantaggioso (aumento dei benefici per il consumatore). L’aumento del numero di trust dovrebbe inoltre essere accompagnato da una crescita del gettito fiscale di cui, in ultima analisi, beneficerebbe tutta la collettività. Sul piano giuridico, l’adozione di un diritto svizzero del trust permetterebbe di rafforzare la certezza del diritto evitando il ricorso a un istituto giuridico straniero. Inoltre, una normativa dettagliata offrirebbe una migliore prevedibilità rispetto agli altri strumenti di diritto svizzero utilizzati come alternative al trust e oggetto solamente di qualche disposizione nel CC (fondazioni di famiglia, sostituzione fedecommissaria) o sono solo una creazione della giurisprudenza (fiducia).

1.3 Soluzioni esaminate e soluzione scelta

1.3.1 Recepimento del trust nell’ordinamento giuridico svizzero

L’introduzione di un trust svizzero, chiesta dagli autori degli interventi parlamentari citati (cfr. n. 1.2.1), non è unanimemente condivisa e suscita anche una serie di critiche. Alcuni professori e professionisti ritengono che il trust sia incompatibile con i principi del nostro ordinamento81. Tuttavia, gli esempi del successo dell’introduzione del trust in numerosi Paesi di diritto civile (cfr. n. 4.3) dimostrano che è possibile superare gli

78 Postulato 15.3098 (cfr. n.°1.2.1.2).

79 Cfr. in particolare CINCELLI, op. cit., pag. 542 segg.; GRISEL, op. cit., pag. 330.

80 NICOLE WILLIMANN VYSKOCIL, Trusts als Chance für den Finanzplatz Schweiz, Die Volkswirtschaft 7/2019, pagg. 21-23.

81 Per una panoramica sull’evoluzione dei pareri della dottrina a tale riguardo, cfr. CINCELLI, op. cit., n. 680 segg. Per altri pareri critici, cfr. GUILLAUME FLORENCE, Incompatibilité du trust avec le droit suisse? Un mythe s'effrite, in: Revue suisse de droit international et européen 2000; pag. 1 segg., cfr. anche Regulierungsfolgenabschätzung, Schaffung einer gesetzlichen Regelung von Trusts in der Schweiz, 2019, pag. 70.