Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

alcune sue funzioni; si tratta in particolare della Francia e della sua codificazione della fiducia che di fatto è un istituto molto diverso dal trust anglosassone (cfr. n. 4.3.4).

La terza opzione per integrare il trust consiste nell’avvicinamento funzionale, partendo da un istituto giuridico presente nel diritto interno e adattandolo per farne un istituto simile al trust. L’esempio tipico di questo genere di recepimento è l’adattamento della fiducia come proposto dal professor Luc Thévenoz diversi anni fa87. A seconda dell’importanza degli adattamenti proposti e al grado di avvicinamento al trust, non si tratterebbe più di modificare semplicemente un istituto giuridico esistente, ma piuttosto di crearne uno nuovo. Affinché il trust svizzero si avvicini il più possibile ai trust anglosassoni, non è sufficiente codificare una fiducia migliorata.

1.3.2 Soluzione scelta: codificazione del trust nel Codice delle obbligazioni

Alla luce di queste considerazioni, la soluzione scelta nel presente avamprogetto è quella del recepimento per analogia che consiste nell’introdurre il trust come nuovo istituto giuridico nel Codice delle obbligazioni. Il trust proposto nell’avamprogetto si basa su istituti giuridici già noti nel diritto svizzero. Nella misura del possibile, rimanda a norme già fissate nella legge o precisate dalla giurisprudenza, come nel caso dei doveri fiduciari del trustee nei confronti dei beneficiari, che corrispondono a quelli del contratto di mandato, oppure del diritto di seguito (tracing) sui beni in trust, diritto che si basa sulle norme concernenti l’indebito arricchimento, o ancora dell’intervento del giudice nel quadro della volontaria giurisdizione, intervento simile a quello dell’autorità di vigilanza sulle fondazioni. L’avamprogetto non riprende alcun concetto di common law, quindi non costituisce un trapianto del diritto straniero; la sua portata si limita al diritto delle obbligazioni e non richiede modifiche dei diritti reali e quindi neppure negli altri ambiti del diritto (diritto successorio, diritto matrimoniale, diritto fallimentare, ecc.), fatti salvi alcuni adeguamenti minori (cfr. n. 5.1.2 e 6.2 segg.).

Il quadro legale proposto vuole essere il più flessibile possibile per permettere un impiego del trust per vari fini e in diversi contesti. Il trust è dunque adatto sia alla costituzione di trust familiari, ad esempio per scopi di pianificazione patrimoniale, sia all’impiego in un contesto economico o commerciale. Visto che il quadro giuridico attualmente applicato ai trust stranieri in Svizzera (LRD, LIsFi, ecc.) garantisce un livello di trasparenza sufficiente e soddisfa gli impegni internazionali del nostro Paese in materia, si presume che possa essere applicato anche ai trust svizzeri senza alcuna modifica (cfr. n. 3). L’avamprogetto non prevede alcuna restrizione neppure nei confronti del disponente e del trustee discostandosi così dal modello della fiducia alla francese (cfr. n. 4.3.4). Per contro, allo scopo di evitare la confusione tra trust e fondazione, sono stati fissati determinati limiti per quanto riguarda lo scopo (i purpose trust sono vietati) e la durata del trust. L’avamprogetto si limita inoltre ai trust espliciti, costituiti da un disponente, e non prevede trust creati per legge o per decisione giudiziaria (resulting trust, constructive trust e statutory trust).

87 Cfr. nota 3.