Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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di una fondazione di mantenimento non soddisferebbe il mandato del Parlamento relativo a una codificazione del trust (cfr. n. 1.2.1) e non permetterebbe neppure di raggiungere gli obiettivi già citati (cfr. n. 1.2.3).
Pur avendo dubitato in passato della necessità di una revisione del diritto delle fondazioni, senza comunque escluderla del tutto92, il Consiglio federale si mostra, nel contesto attuale, disponibile a una simile revisione che riguarderebbe nello specifico anche le fondazioni di famiglia. La condizione indispensabile al riguardo sarebbe un mandato politico basato su istanze chiare presentate dagli ambienti interessati e sostenuto dai risultati della pertinente analisi d’impatto della regolamentazione (cfr. n. 1.4). Attualmente una fondazione di mantenimento nel CC potrebbe essere introdotta solamente nel quadro di una modifica globale del diritto delle fondazioni. Come già accennato, l’applicazione delle vigenti disposizioni del diritto delle fondazioni (vigilanza statale, obbligo di designare un ufficio di revisione, iscrizione nel registro di commercio, limitate possibilità di modifica) renderebbe poco interessante la fondazione di mantenimento nel confronto internazionale. Naturalmente si potrebbero eliminare questi ostacoli assoggettando le fondazioni di mantenimento a un regime speciale. Questa differenza di trattamento dovrebbe essere giustificata e non comportare disuguaglianze con le altre fondazioni cosiddette private (in particolare le fondazioni aziendali o fondazioni holding) attualmente sottoposte al regime ordinario. La nuova fondazione di mantenimento dovrebbe innanzitutto soddisfare gli standard internazionali in materia di trasparenza, non nuocere alla reputazione della Svizzera e non pregiudicare il nostro Paese nelle valutazioni condotte dal GAFI e dal Forum globale.
1.4 Analisi d’impatto della regolamentazione (RFA)
Per esaminare le conseguenze economiche di un trust svizzero, il Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS AG) di Berna ha condotto, in collaborazione con la professoressa Andrea Opel, docente di diritto fiscale all’Università di Lucerna, un’analisi d’impatto della regolamentazione93. L’analisi si basa su una serie di incontri con esperti e su un sondaggio online cui hanno partecipato vari attori dell’industria dei trust. Il rapporto, pubblicato il 5 dicembre 2019, arriva alla conclusione che occorre uno strumento pratico di pianificazione del patrimonio familiare e successorio. A causa delle limitazioni legali (cfr. n. 1.1.6.1), la fondazione di famiglia del diritto svizzero non soddisfa le esigenze in questo settore e chi è interessato a uno strumento di pianificazione patrimoniale ricorre a strumenti giuridici stranieri (trust o fondazioni di famiglia di diritto straniero) o a strutture complesse. Esiste dunque una lacuna normativa cui il trust
92 Cfr. il rapporto del 27 feb. 2013 a sostegno dello stralcio dal ruolo della mozione Luginbühl 09.3344 del 20 mar. 2009, FF 2013 1905 segg.
93 MARIO MORGER/ROMAN LIESCH; Regulierungsfolgenabschätzung zur Schaffung einer gesetzlichen Regelung von Trusts in der Schweiz – Analyse der volkswirtschaftlichen Auswirkungen, su mandato dell’Ufficio federale di giustizia (UFG), della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), Büro BASS in collaborazione con la prof.sa Andrea Opel (Università di Lucerna), 2019, Berna (www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d'impact de la réglementation > AIR approfondies > Trust 2019; disponibile solo in tedesco).