Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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Il trust non può neanche essere qualificato come una società commerciale senza personalità giuridica avente diritto al rimborso. L’articolo 55 lettera c dell’ordinanza del 19 dicembre 1966108 sull’imposta preventiva (OIPrev) sancisce che le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, hanno diritto al rimborso dell’imposta preventiva alla stessa stregua delle persone giuridiche pur non avendo la personalità giuridica. Questo articolo non può essere applicato, poiché il trust non costituisce una «massa patrimoniale»109.

Per contro, le persone assoggettate all’imposta sulla sostanza o all’imposta sul capitale oppure all’imposta sul reddito o all’imposta sull’utile per il patrimonio e il reddito che ne deriva, hanno la possibilità di essere rimborsate. Tali persone devono soddisfare i requisiti che danno diritto al rimborso dell’imposta preventiva prelevata sui redditi provenienti dai beni in trust. Ciò significa che al momento della scadenza della prestazione imponibile avevano il diritto di godimento sui valori patrimoniali che hanno fruttato il reddito imponibile (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a delle legge federale del 13 ottobre 1965110 sull’imposta preventiva [LIP]), avevano il domicilio o la sede in Svizzera (cfr. art. 22 cpv. 1 LIP e art. 24 cpv. 2 LIP), e che i redditi soggetti all’imposta preventiva o la sostanza da cui provengono i redditi erano stati dichiarati alle autorità fiscali competenti ed erano stati registrati regolarmente nei loro libri di commercio come reddito (cfr. art. 23 cpv. 1 LIP e art. 25 cpv. 1 LIP). Di norma, per il revocable trust l’adempimento di questi requisiti deve essere verificato presso il disponente111, mentre per l’irrevocable fixed interest trust presso i beneficiari112. Per quanto concerne l’irrevocable discretionary trust, quando fra il momento della costituzione del trust e quello di una distribuzione, i beni in trust e i redditi che ne risultano non sono (più) attribuibili al disponente e non sono (ancora) attribuibili ai beneficiari, nessuno può avere diritto al rimborso, per cui l’imposta preventiva diventa un onere definitivo113.

Occorre infine menzionare il fatto che, a determinate condizioni, le persone residenti all’estero possono avere diritto al rimborso dell’imposta preventiva anche in virtù di una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) conclusa fra la Svizzera e il loro Stato di residenza114.

Fatte salve le regole speciali contenute nelle CDI, se un trust di diritto estero presenta un’istanza di rimborso, la prassi dell’AFC consiste nel verificare dapprima se, in base alla legislazione dell’altro Stato, il trust è una «persona» fiscalmente residente in questo Stato (assoggettamento all’imposta), ossia se il trust stesso oppure uno o più trustee sono residenti fiscali assoggettati alle imposte di detto Stato. In questo caso, l’AFC ritiene corretta l’applicazione delle disposizioni della CDI (dividendi, interessi) e rimborsa una parte dell’imposta preventiva svizzera. Nel caso in oggetto, il fatto che secondo il diritto svizzero (e non necessariamente ai sensi della convenzione) il «trust»

108 RS 642.211

109 Circolare n. 30, cifra 7.2.

110 RS 642.21

111 Circolare n. 30, cifra 7.2.1.

112 Circolare n. 30, cifra 7.2.2.

113 Circolare n. 30, cifra 7.2.3.

114 Circolare n. 30, cifra 8.2.