Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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2.8 Apprezzamento della prassi vigente
Con la circolare n. 30 della CFS sono stati pubblicati i principi del trattamento fiscale, che hanno permesso di dissipare molte incertezze di natura giuridica a proposito delle conseguenze fiscali per i disponenti e i beneficiari. A causa delle differenze cantonali riguardo all’esercizio della sovranità fiscale (imposte di successione e di donazione, cfr.
n. 2.1) e della complessità della tematica, di solito le conseguenze fiscali di un trust vengono chiarite previamente con le autorità fiscali e per il caso specifico viene fissato un ruling vincolante per entrambe le parti. Questo dialogo aperto fra disponente e autorità fiscali è anche uno dei motivi principali per cui il trattamento fiscale vigente non è criticato dagli addetti ai lavori e per cui finora vi sono state solo poche procedure giudiziarie fiscali.
Nella prassi, l’attribuzione del revocable trust al disponente è considerata opportuna sia dai contribuenti che dalle autorità fiscali. Sono rari i casi noti in cui quest’attribuzione ha suscitato controversie. Dato che può revocare il trust in qualsiasi momento, il disponente non si priva definitivamente dei beni e continua quindi a mantenere il controllo sui beni in trust. Pertanto l’attribuzione tiene conto della capacità economica del disponente. Da un punto di vista economico, il revocable trust rappresenta un patrimonio del disponente.
Specularmente, l’attribuzione di un irrevocable fixed interest trust ai beneficiari è considerata appropriata e viene accettata. I beneficiari hanno un diritto sui beni acquisiti e l’attribuzione è conforme all’imposizione secondo la capacità economica.
Anche nel caso dell’irrevocable discretionary trust non sono note controversie legali in cui sia stata messa in discussione questa attribuzione. Se i beni in trust non fossero attribuiti a nessuno, l’imposizione verrebbe meno, dando luogo a una lacuna fiscale. Tale lacuna sarebbe in contraddizione con la realtà. Infatti, sotto l’aspetto economico, nel caso di un «family trust» – anche sotto forma di irrevocable discretionary trust – i beni continuano a rimanere legati al disponente o alla sua famiglia. Pure dal punto di vista del disponente e dei beneficiari i beni in trust non appartengono a terzi, ma continuano ad essere della famiglia. Sotto il profilo economico si è dunque in presenza di un patrimonio familiare, e sarebbe iniquo se si potesse eludere l’imposizione di beni ancora utilizzati dal disponente e dai beneficiari facendoli affluire in un irrevocable discretionary trust.
Il diverso trattamento dei disponenti di un irrevocable discretionary trust domiciliati in Svizzera o all’estero è motivato dai differenti ordinamenti giuridici. Mentre secondo il diritto estero si può avere un impoverimento senza arricchimento, ciò non è possibile secondo il diritto civile e fiscale svizzero vigente120. Va detto inoltre che anche alcuni Stati anglosassoni operano una distinzione analoga alla prassi svizzera tra un trust estero costituito da un residente svizzero (trattato in modo trasparente)121 e un trust costituito prima dell’insediamento in Svizzera122. Nel confronto internazionale, la prassi svizzera
120 Cfr. circolare n. 30, cifra 7.2.3.
121 Cfr. p. es. § 679(a)(1) US Internal Revenue Code.
122 Cfr. p. es. § 679(4) US Internal Revenue Code, che prevede un regime differente quando il trust è costituito cinque anni prima della presa di residenza («Special rules applicable to foreign grantor who later becomes a United States person»).