Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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non abbia personalità giuridica è meno importante del fatto che nell’altro Stato contraente vi sia un soggetto fiscale interamente assoggettato ad imposta in via ordinaria115.

Le prestazioni del trust ai beneficiari non sono soggette all’imposta preventiva.

Secondo la prassi attuale, le imposte estere ritenute alla fonte sui redditi versati a un «irrevocable discretionary trust» costituito da un residente all’estero le cui parti (disponente, trustee e/o beneficiari) sono residenti in Svizzera, di norma non possono essere ridotte in virtù delle CDI. Questo è dovuto in particolare al fatto che, secondo la prassi attuale, il trust non può essere considerato residente e beneficiario dei redditi ai sensi delle CDI.

Per contro, dal momento che il fisco svizzero assoggetta ad imposta il disponente o i beneficiari residenti in Svizzera dei redditi provenienti da trust, occorre stabilire se queste persone possano pretendere il rimborso dell’imposta alla fonte sulla base di una CDI conclusa dalla Svizzera con lo Stato della fonte interessato. In una tale ipotesi, se l’istante appartiene personalmente alla Svizzera e se i redditi in questione gli sono stati attribuiti in applicazione della legge e dei principi d’imposizione precisati nella circolare della CFS, l’AFC attesterà il ricevimento dell’istanza e, secondo la procedura applicabile nel singolo caso, la rispedirà al beneficiario oppure la inoltrerà alla competente autorità fiscale dello Stato che ha prelevato l’imposta alla fonte sui redditi in questione. Tuttavia, se e in quale misura in questo Stato si darà effettivamente seguito all’istanza di rimborso dipenderà dal modo in cui esso qualifica i redditi distribuiti ai trust oppure il trust in questione o i suoi beneficiari116.

2.6 Tasse di bollo

In base al principio secondo cui le tasse di bollo devono essere considerate esclusivamente dal punto di vista del diritto civile, il trustee deve aspettarsi, in determinate circostanze, conseguenze fiscali in termini di tassa di negoziazione e di tassa sui premi di assicurazione poiché le tasse di bollo presentano formalmente il carattere di imposte sulle transazioni giuridiche e i beni in trust sono di proprietà del trustee. Ciò vale anche quando i beni sono allibrati dal disponente o dai beneficiari117. Pertanto, nell’ambito delle tasse di bollo, la prassi indicata nella circolare n. 30 non è applicabile.

2.7 Imposta sul valore aggiunto

Lo scopo dell’imposta sul valore aggiunto è l’imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 1 della legge del 12 giugno 2009118 sull’IVA [LIVA]). Pertanto le prestazioni eseguite all’estero non sottostanno all’imposta svizzera sul valore aggiunto. Per valutare se una prestazione è considerata eseguita

115 Circolare n. 30, cifra 8.2.

116 Circolare n. 30, cifra 8.3.

117 Cfr. DTF 2C_996/2015, consid. 2.2 e 4.1

118 RS 641.20