Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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sul territorio svizzero o all’estero si applicano i principi di determinazione del luogo della fornitura di cui all’articolo 7 LIVA e del luogo della prestazione di servizi di cui all’articolo 8 LIVA. In caso di forniture o di prestazioni di servizi il cui luogo non è disciplinato secondo il principio del luogo del destinatario (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. ag LIVA), la determinazione del luogo della prestazione di servizi a favore di un trust non pone problemi. Per le prestazioni di servizi alle quali si applica il principio del luogo del destinatario conformemente all’articolo 8 capoverso 1 LIVA, è considerato luogo della prestazione di servizi quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di servizi, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale. Secondo la concezione del diritto svizzero, il trust non è una persona giuridica, bensì un istituto giuridico a sé stante. Nel caso delle prestazioni di servizi a favore di un trust il cui luogo è determinato secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA), occorre stabilire i criteri in base ai quali il trust è attribuito alla Svizzera o all’estero oppure il domicilio cui ricollegarlo per determinare il luogo della prestazione di servizi.

Per stabilire il luogo della prestazione di servizi di un revocable trust è determinante il domicilio del disponente o dei disponenti. Se il domicilio del disponente o di almeno la metà dei disponenti è situato sul territorio svizzero (principio pro capite), le prestazioni di servizi si considerano eseguite sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA. Se invece il domicilio del disponente o della maggioranza (più del 50 %) dei disponenti si trova all’estero, le prestazioni di servizi si considerano eseguite all’estero. Il trattamento ai fini dell’IVA dipende dal tipo di prestazione di servizi (p. es. le prestazioni di gestione patrimoniale in linea di principio sono imponibili, mentre le transazioni di titoli sono escluse dall’imposta [art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. e LIVA]).

Nel caso di un «irrevocable fixed interest trust» o di un «irrevocable discretionary trust» con almeno la metà dei beneficiari o dei trustee (se i beneficiari non sono noti o accertati e nemmeno accertabili) domiciliati sul territorio svizzero (principio pro capite), secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA le prestazioni di servizi si considerano eseguite sul territorio svizzero. Il trattamento ai fini dell’IVA dipende ancora una volta dal tipo di prestazione di servizi in questione.

Le prestazioni di servizi imponibili secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA acquisite da imprese con sede all’estero che non sono iscritte nel registro dei contribuenti soggiacciono all’imposta sull’acquisto (art. 45 LIVA) presso i beneficiari o i trustee in Svizzera, a condizione che siano soddisfatti i requisiti necessari. Se più beneficiari o trustee hanno il loro domicilio sul territorio svizzero sono considerati una comunità di persone.

Per contro, se il domicilio della maggioranza (più del 50 %) dei beneficiari o dei trustee si trova all’estero (principio pro capite), le prestazioni di servizi effettuate a favore del trust, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 LIVA, si considerano eseguite all’estero e non soggiacciono quindi all’imposta (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero)119.

119 Cfr. Info IVA concernente il settore 14, cifra 7.3.3.