Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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non è quindi inusuale. Il riconoscimento fiscale dei pre-immigration trust contribuisce inoltre all’attrattiva della piazza economica svizzera.
L’analisi del gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e del mondo scientifico ha inoltre rilevato che la prassi dei Cantoni è in parte eterogenea. Riguardo alle imposte di successione e di donazione ciò è dovuto al fatto che si tratta di un settore in cui i Cantoni decidono in autonomia. Tuttavia, prassi cantonali parzialmente dissimili si riscontrano anche rispetto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, nonostante si tratti di un ambito armonizzato. Non esiste ancora una giurisprudenza del Tribunale federale in merito. La circolare non sarebbe vincolante per il Tribunale federale.
Di norma, la prassi attuale non comporta problemi di conformità con le CDI. Specialmente nei rapporti di trust si ammette che gli stessi redditi siano tassati, in concorrenza tra loro, presso persone diverse residenti in Stati contraenti differenti. La doppia imposizione che ne può conseguire è nota e accettata, dato che in questo ambito gli Stati hanno sempre applicato regole d’attribuzione multiple (ciò si verifica quando i redditi del trust sono tassati da più Stati presso diversi soggetti fiscali: p. es. uno Stato terzo tassa un revocable fixed interest trust costituito in Svizzera perché uno dei beneficiari è residente in questo Stato terzo, mentre la Svizzera attribuisce i redditi del trust al disponente) e non vi è sempre un diritto sancito dalla CDI alla riduzione dell’imposta alla fonte o all’esenzione da tale imposta123.
La dottrina critica la prassi attuale basata sulla circolare in particolare riguardo a due aspetti.
Trattamento fiscale del revocable trust
Nella prassi vigente relativa al revocable trust, in assenza di un’alienazione irrevocabile i beni trasferiti al trust continuano a essere attribuiti al disponente, nonostante questi non figuri più come proprietario secondo il diritto civile.124 Il diritto fiscale diverge pertanto dal diritto civile a favore di un approccio economico. Non è tuttavia chiaro su quale base giuridica si fondi l’attribuzione al disponente. La dottrina dominante parte dal presupposto che, de lege lata, si può derogare all’attribuzione dei beni sancita dal diritto civile solo in presenza di un’evasione fiscale o, secondo la dottrina più recente,
123 Nel rapporto esistente tra fonte e residenza una parte della dottrina ritiene tuttavia che un’applicazione corretta delle regole distributive da parte dello Stato della fonte imponga a quest’ultimo di ridurre il suo diritto d’imposizione nella misura in cui, secondo le regole di attribuzione dello Stato di residenza, i redditi del trust sono attribuiti a un residente di questo Stato; si veda al riguardo in particolare DANON, Switzerland's direct and international taxation of private express trusts, Università di Ginevra / Ginevra, 2004., pag. 296 seg.; SALOM, Switzerland/International - The Attribution of Income in Swiss and International Tax Law, IBFD Bulletin 2011. Questa interpretazione si fonda segnatamente su un’interpretazione contestuale (art. 3 par. 2 del Modello di convenzione dell’OCSE) delle regole distributive intese a evitare la doppia imposizione conformemente allo scopo e all’oggetto delle CDI (art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati).
124 Cfr. p. es. AMONN, op. cit., pag. 498; OPEL, op. cit., pag. 278; NATALIE PETER, Die liechtensteinische Stiftung und der Trust im Schweizer Steuerrecht, FStR 2003, pag. 172.