Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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3 Disposizioni sulla trasparenza e l’antiriciclaggio per i trust
3.1 Standard internazionali
3.1.1 Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
In materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo si sono affermate come standard riconosciuto le raccomandazioni elaborate nel 1990 dal GAFI. Le 40 raccomandazioni, non vincolanti, non sono norme giuridiche direttamente applicabili, quindi devono essere recepite nel diritto nazionale. La Svizzera ha introdotto la sua legge sul riciclaggio di denaro (LRD) 130 e le relative norme esecutive nel 1997.
La raccomandazione 25 (recommendation 25; di seguito Racc.25) si occupa della trasparenza e degli aventi economicamente diritto nell’ambito di strumenti giuridici tra cui vi sono i trust131. Il suo obiettivo è indurre i Paesi ad adottare misure per impedire l’utilizzo di strumenti giuridici a fini di riciclaggio di denaro e/o di finanziamento del terrorismo, concedendo alle autorità competenti l’accesso alle informazioni su questi istituti, il che comprende anche informazioni sui beneficiari effettivi delle persone giuridiche e di altri strumenti giuridici, ossia le persone fisiche che possiedono e controllano effettivamente questi soggetti giuridici e dispositivi giuridici anonimi. Il GAFI ha definito il concetto di «beneficiario effettivo» nel quadro delle sue raccomandazioni e in vista della loro attuazione pratica: «L’espressione “beneficiario effettivo” designa la o le persone fisiche che, in ultima istanza, (i) possiedono o controllano un cliente (ii) e/o la per-sona fisica per conto della quale è effettuata un’operazione. Sono anche comprese le persone che esercitano, in ultima istanza, un controllo effettivo su una persona giuridica o un costrutto giuridico. Le espressioni “in ultima istanza possiedono o controllano” ed “esercitano, in ultima istanza, un controllo effettivo” designano le situazioni in cui la proprietà o il controllo sono esercitati attraverso una catena di proprietà o attraverso un’altra forma di controllo, diverso da quello diretto […]». La nota interpretativa («Interpretive Note») relativa alla Racc. 25 esplicita che l’ordinamento giuridico dello Stato cui un trust è assoggettato dovrebbe obbligare il trustee a raccogliere e conservare informazioni adeguate, corrette e aggiornate sugli aventi economicamente diritto del trust. Su questa base deve essere accertata l’identità del disponente, del trustee, del guardiano (se esiste), del beneficiario o delle categorie di beneficiari e di tutte le altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Questi obblighi di trasparenza e di diligenza da imporre ai trustee servono anche a mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni sulle persone aventi economicamente diritto e a scambiarle nel contesto internazionale. Nel diritto svizzero, i requisiti della Racc. 25 sono attuati nell’articolo 64 ORD-FINMA.
130 RS 955.0
131 Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT, motodologia concernente la Raccomandazione 25, nota 74: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf