Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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di un abuso di diritto fiscale125. Il disponente che non si priva definitivamente dei beni non agisce in buona fede se si appella comunque all’alienazione dei beni a fini fiscali.

Secondo la dottrina dominante, i criteri secondo i quali si ipotizza un’evasione fiscale o un abuso di diritto fiscale dovrebbero essere severi. La circolare in vigore viene criticata in quanto non abbastanza circoscritta.

Trattamento fiscale dell’irrevocable discretionary trust

Nel caso dell’irrevocable discretionary trust, il disponente ha rinunciato definitivamente alla facoltà di disporre dei beni trasferiti, senza tuttavia concedere diritti definiti ai beneficiari. I beni in trust si trovano in un certo qual modo «in sospeso». La dottrina è unanime circa il fatto che secondo il diritto vigente un’attribuzione al trust è esclusa per mancanza di soggettività tributaria e un’attribuzione al trustee è esclusa per mancanza di titolarità del diritto economico.

Secondo la circolare, al disponente sono attribuiti beni e utili del trust, a condizione che questi sia domiciliato in Svizzera al momento della costituzione del trust126. Ciò si basa sul principio enunciato da BÖCKLI, secondo il quale non vi può essere un impoverimento senza un arricchimento corrispondente127. La dottrina prevalente considera tuttavia anticostituzionale l’attribuzione al disponente che ha rinunciato definitivamente ai beni128, perché si ritiene che violi il principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Inoltre, la dottrina rileva che il diverso trattamento dei disponenti domiciliati in Svizzera e all’estero viola il principio generale della parità di trattamento (art. 8 Cost.) L’attribuzione avviene se il disponente è domiciliato in Svizzera, mentre non si verifica se il disponente è domiciliato all’estero al momento della costituzione del trust, e neanche dopo un eventuale trasferimento in Svizzera. In questo modo, la costituzione di trust all’estero risulta privilegiata senza che vi sia una giustificazione oggettiva129.

125 ROBERT DANON, L’imposition du «private express trust»: analyse critique de la Circulaire CSI du 22 août 2007 et proposition de modèle d'imposition de lege ferenda, ASA 2007/2008, pagg. 435 e 448.

126 Circ. 30, cifre 5.1.1.2. e 5.2.3.

127 Vedi p. es. PETER BÖCKLI, Der angelsächsische Trust - Zivilrecht und Steuerrecht, Zürich/St. Gallen 2007, pag. 64 seg.

128 Cfr. p. es. ROBERT DANON, L’imposition du «private express trust»: analyse critique de la Circulaire CSI du 22 août 2007 et proposition de modèle d'imposition de lege ferenda, ASA 2007/2008, pagg. 435 e 455; AMONN, op. cit., pag. 502 segg.; XAVIER OBERSON, Le traitement fiscal du trust en droit Suisse. Les limites à l’application des principes généraux de la fiscalité, ASA 2007/2008, pag. 485 seg. e pag. 491; ANDREA OPEL, Familienstiftung und Trust – Postulat für eine kohärente Besteuerung, ASA 78 2009/2010, pag. 282 seg.

129 DANON, op. cit. pag. 455. Anche le argomentazioni formulate nella circolare (riferimento all’art. 335 CC e alla riserva generale dell’evasione fiscale) non sono considerate convincenti. Da un lato, come confermato dal Tribunale federale, l’articolo 335 CC non costituisce una legge direttamente applicabile (DTF 135 III 614) e non può quindi bloccare il riconoscimento di un trust estero. D’altro lato, non è possibile affermare che la costituzione di un «irrevocable discretionary trust» da parte di un residente svizzero conduca a priori all’evasione fiscale, DANON, op. cit., pag. 435 e 454.