Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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forme agli standard potrebbe essere valutato negativamente nell’ambito delle valutazioni tra pari. La piazza finanziaria nazionale potrebbe così tornare oggetto di critiche e la Svizzera subire svantaggi concorrenziali nel settore della gestione patrimoniale.

Oltre al rispetto della Racc.25, la Svizzera dovrà anche garantire l’efficacia delle misure legali adottate140. La vigente normativa contro il riciclaggio di denaro limita adeguatamente il rischio di utilizzazione abusiva di un trust in Svizzera.141 Ciò vale sia per i trust costituiti secondo il diritto straniero sia per i futuri trust svizzeri. Il fatto che un trust di diritto svizzero possa anche essere utilizzato all’estero fa aumentare potenzialmente i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. È quindi importante che il trust svizzero sia compatibile con le esigenze di trasparenza previste dagli standard internazionali. Ciò implica segnatamente che anche i trustee non professionisti siano tenuti a determinare e identificare gli aventi diritto economici del trust (cfr. il commento dell’art. 529j AP-CO). Inoltre, se la Racc.25 fosse modificata ad esempio per esigere un collegamento sufficiente con il Paese secondo la cui legge è stato costituito il trust, per soddisfare questa nuova esigenza dovrebbero essere esaminate altre opzioni (p. es. l’obbligo di depositare le informazioni presso un rappresentante in Svizzera o di nominare almeno un trustee domiciliato in Svizzera o l’introduzione di un registro dei trust).

Mentre soddisfa già ampiamente i requisiti della Racc.25 per i trust stranieri attivi sul suo territorio, la legislazione svizzera dovrà assicurare anche la conformità con i requisiti specifici posti dalla metodologia riguardante la Racc.25 per i Paesi con una legislazione in materia di trust142. Attualmente i criteri 25.1(a) (Il trustee deve identificare gli aventi economicamente diritto e conservare le informazioni corrispondenti) e 25.1(b) (Il trustee deve disporre di informazioni su altri mandatari e prestatori di servizi del trust [consulente in investimenti, gestori patrimoniale, contabile, consulente fiscale]) non si applicano in Svizzera, ma andranno rispettati non appena venisse introdotto il trust svizzero. In base al criterio 25.1(c), il trustee è inoltre tenuto a conservare queste informazioni almeno per cinque anni una volta cessata l’attività per il trust. Infine, in base al criterio 25.6 i Paesi dovrebbero esigere che le informazioni siano verificate e aggiornate entro un termine congruo dopo ogni modifica.

Queste disposizioni valgono per tutti i trustee a prescindere dal fatto che siano o meno assoggettati alla legislazione sui mercati finanziari. Quando verrà introdotto il trust svizzero occorrerà assicurare che questi criteri, specifici ai trust, siano ottemperati anche dai trustee non assoggettati alle leggi sui mercati finanziari

140 Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems, metodologia sulla raccomandazione 1 e sull’Immediate Outcome 5: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/methodology/M%C3%A9thodologie%20GAFI.pdf

141 Il rischio di riciclaggio di denaro associato ai trust è stato analizzato nel rapporto del Groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (GCBF), National Risk Assessment (NRA): Risque de blanchiment d'argent associé aux personnes morales, november 2017 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/52565.pdf; documento non disponibile in italiano). Il rapporto conclude che, malgrado il rischio elevato naturalmente legato ai trust, la vigilanza degli intermediari finanziari al riguardo è particolarmente intensa, con la conseguenza che, tra gli istituti giuridici stranieri, i trust sono la categoria con il più basso rischio (rapporto, pag. 67).

142 Methodology (cfr. nota 13), metodologia sulla raccomandazione 25.