Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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3.4 Evoluzione degli standard internazionali
Attualmente sono in corso consultazioni e analisi in merito alla revisione delle raccomandazioni emanate dal GAFI, in particolare della raccomandazione 24. La revisione di quest’ultima riguarda, nella fattispecie questioni attinenti all’identificazione delle persone aventi economicamente diritto (persone fisiche) ed è incentrata su tre aspetti:
i) la qualità delle informazioni relative alle persone aventi economicamente diritto (rilevanza, correttezza e disponibilità); ii) l’accesso alle informazioni relative alle persone aventi economicamente diritto entro un termine congruo; iii) ostacoli giuridici alla trasparenza (azioni al portatore e nominative). Nel contesto della qualità delle informazioni e della loro accessibilità, si pone la questione della modalità con cui le stesse vengano detenute (ad es. nei registri centrali) e di chi debba essere autorizzato ad accedervi, e a quali condizioni. Gli stessi interrogativi saranno rilevanti anche in occasione della revisione della Racc. 25. I lavori inerenti alla Racc. 25 saranno avviati verosimilmente a metà del 2021 e conclusi a fine 2022. Le regole sulla trasparenza previste nell’avamprogetto dovranno essere adeguate in funzione delle soluzioni che saranno adottate in futuro nello standard del GAFI. Il trust svizzero proposto soddisfa le esigenze attuali della Racc. 25 ma ciò non significa che risponderà anche alle esigenze che potranno essere introdotte in futuro, tanto più che molto probabilmente gli standard internazionali in materia di trasparenza dei costrutti giuridici, e quindi anche dei trust, saranno rafforzati.
3.5 Trasparenza conformemente alle disposizioni internazionali
Il criterio 25.1(a) della Racc. 25 (cfr. n. 3.1.1 più sopra) si applica conformemente alle attuali leggi sui mercati finanziari già ora a tutti i trustee assoggettati a tali leggi, ma dovrebbe essere applicabile anche a tutti gli altri trustee. Il proposto articolo 529j AP-CO intende colmare questa lacuna, obbligando i trustee non assoggettati alle leggi sui mercati finanziari, nel quadro del diritto in materia di trust, ad accertare le persone aventi economicamente diritto e a conservare le relative informazioni. In questo modo, diversamente da quanto avviene in altri Paesi, si evita che vengano assoggettati alle leggi sui mercati finanziari tutti i trustee – o perché sottoposti a vigilanza o perché tenuti ad agire attraverso una persona con competenze specifiche assoggettata alla LRD. Inoltre, con l’articolo 529j AP-CO si attua nel diritto svizzero il criterio 25.1 (b). Infine, il dispositivo di attuazione delle raccomandazioni del GAFI viene completato da una proposta di adeguamento dell’articolo 327a AP-CP (cfr. le relative spiegazioni più sotto), affinché una violazione degli obblighi di trasparenza secondo il diritto in materia di trust sia punita con la multa.