Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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4 Diritto comparato, in particolare europeo
4.1 In generale
Essendo il trust anzitutto un istituto giuridico dei Paesi di common law, sono questi a fissare i vigenti standard internazionali. Il trust, così come proposto nel presente avamprogetto, deve dunque essere analizzato in base ai principi in vigore in questi Paesi (cfr.
n. 4.2). In tal senso, il trust inglese può essere considerato come il modello di riferimento. Per garantire la competitività e l’attrattiva del trust svizzero, la presente analisi comprende anche i Paesi che occupano una posizione simile a quella della Svizzera sulla scena finanziaria internazionale (Singapore) nonché i trust proposti dalle piazze offshore (Jersey, Isole Cayman). Come accennato, il trust non è rimasto confinato ai Paesi di common law, ma si è diffuso nel corso degli anni anche nei Paesi di civil law (cfr. n. 4.3), in alcuni casi si tratta di Paesi membri del Commonwealth (Scozia e Quebec). Ma il trust e altri istituti giuridici affini (trust-like arrangements, come la fiducia ad esempio143) sono stati introdotti anche in Stati di diritto continentale, in alcuni casi da molto tempo (Liechtenstein), in altri più recentemente (Francia). La conclusione della Convenzione dell’Aia, nel 1985, ha accelerato la diffusione del trust nei Paesi che l’hanno ratificata; da allora, molti Stati l’hanno introdotto nel loro ordinamento interno o intendono farlo. Un esempio: all’interno dell’UE, tre Stati membri hanno istituito il trust basandosi completamente o parzialmente sulla common law (Cipro, Irlanda, Malta) e altri sette dichiarano che il proprio ordinamento giuridico comprende istituti considerati affini al trust (Francia, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Repubblica ceca)144. Per l’introduzione del trust nel proprio ordinamento giuridico, la Svizzera segue la tendenza a livello sia europeo che internazionale e non apre una propria via.
4.2 Paesi di Common Law
4.2.1 Inghilterra
Le origini del trust risalgono al Medioevo. Si narra che, prima di partire per le crociate, un cavaliere (il settlor) avesse consegnato le sue terre a una persona di fiducia (il trustee) perché le amministrasse nell’interesse dei membri della sua famiglia (i beneficiaries). Le corti di Common Law consideravano il trustee come l’unico titolare dei diritti reali e non concedevano alcuna protezione al settlor o ai beneficiari. Se il trustee veniva meno ai suoi impegni utilizzando le terre nel proprio interesse o rifiutandosi di restituirle, la parte lesa si rivolgeva alla giurisdizione di equity per far valere i propri diritti. In questo modo i principi dell’equity hanno concretizzato l’istituto del trust nel
143 Cfr. n. 1.1.2 e nota 13.
144 Cfr. Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione (GU /C 136 del 27.4.2020, pag. 5), cfr. anche Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio recante valutazione della debita individuazione e del debito assoggettamento agli obblighi della direttiva (UE) 2015/849, da parte degli Stati membri, di tutti i trust e gli istituti giuridici affini disciplinati dai rispettivi diritti (COM/2020/560 final).