Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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retti dal diritto svizzero, per tanto non appare indispensabile modificare le ordinanze. Tuttavia, l’Istituto federale della proprietà intellettuale dovrà attentamente esaminare l’eventuale concretizzazione della disposizione dell’avamprogetto nelle ordinanze in questione.

6 Commento delle disposizioni

6.1 Codice delle obbligazioni

Art. 529a Disposizioni generali / I. Definizione e forma

Secondo il capoverso 1, il trust ha per oggetto la destinazione di beni da parte di uno o più disponenti a un patrimonio distinto, detenuto e amministrato da uno o più trustees nell’interesse di uno o più beneficiari. Quindi, il trust svizzero è un trust ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione dell’Aia che riguarda «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.»

Secondo la lettera della disposizione, il trust può essere creato da uno o più disponenti (settlors). Si può trattare di persone fisiche o giuridiche. Anche la costituzione di un trust da parte di una società di persone o di una comunione giuridica è ammessa. Per poter costituire un trust, una persona fisica deve avere l’esercizio dei diritti civili (art. 17 CC). Deve quindi essere capace di discernimento, maggiorenne e non essere oggetto di una curatela generale. Peraltro, il disponente deve poter disporre dei beni destinati al trust.

Il trust deve essere costituito nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries) che devono essere persone fisiche o giuridiche (cfr. commento dell’art. 529c AP-CO). Anche se la Convenzione dell’Aia la permette, la costituzione di un «purpose trust» puro non è quindi ammessa nel diritto svizzero. Per il resto, l’avamprogetto non prevede alcuna limitazione relativa allo scopo del trust. Un trust può quindi essere utilizzato in un contesto familiare o professionale. L’avamprogetto non prevede nemmeno restrizioni relativa alle attività che può esercitare il trust. Quindi non esclude l’esercizio di un’attività commerciale né la gestione di un’impresa. In questo caso, occorre rispettare le regole relative all’iscrizione nel registro di commercio170.

Ogni persona fisica o giuridica può essere designata come trustee. L’avamprogetto rinuncia a introdurre esigenze particolari riguardo al trustee a cui non occorrono né un’autorizzazione né competenze particolari. Occorre rilevare che soltanto i trustee professionisti sono assoggettati alla normativa finanziaria e contro il riciclaggio di denaro (cfr. n. 1.1.4.3 sopra). Per costituire un trust svizzero non occorre nemmeno che il trustee sia domiciliato in Svizzera. Inoltre, anche un disponente o un beneficiario può essere trustee. Tuttavia il trustee non può essere l’unico beneficiario (cfr. art. 529c cpv. 2 AP-CO).

170 Cfr. art. 931 CO