Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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mai posto problemi di conformità con le CDI. L’attribuzione di fattori ai beneficiari nell’ambito dell’«irrevocable discretionary trust» è talvolta difficile perché questi non hanno alcun diritto definito e i loro diritti dipendono dal potere discrezionale del trustee. In linea di massima, l’attribuzione di fattori ai beneficiari non è disciplinata nelle CDI, per cui le incompatibilità con l’attribuzione da parte di Stati partner ai beneficiari che vi risiedono non rappresentano una violazione della CDI applicabile.

5.1.4.5 Motivazione della normativa proposta

Tutte le opzioni proposte sembrano conformi alle CDI. Riguardo all’attrattiva della piazza economica, all’onere amministrativo e alla praticabilità, le opzioni 1 e 2 sono meno valide rispetto alle opzioni 4–6. L’opzione 7 è vantaggiosa per quanto concerne l’attrattiva della piazza economica, ma non bisogna trascurare la critica, dal punto di vista costituzionale, sul privilegio accordato al «pre-immigration trust». Inoltre, secondo la dottrina prevalente, anche l’attribuzione dei redditi correnti e dei beni in trust al disponente che si è privato definitivamente del suo patrimonio o ai beneficiari senza diritti, come previsto nelle opzioni 4–7, non è conforme alla Costituzione. L’opzione 3 è corretta sotto l’aspetto della sistematica fiscale, ma comporterebbe una lacuna fiscale sistematica nel caso dell’«irrevocable discretionary trust».

Dal punto di vista del Consiglio federale, la costituzionalità è il criterio preponderante per la valutazione delle opzioni. L’introduzione di un trust svizzero offre l’occasione di disciplinare esplicitamente i rapporti di trust anche nelle leggi fiscali. La nuova legislazione deve tenere conto della valutazione della costituzionalità da parte della dottrina. In questo contesto, il Consiglio federale è favorevole alle opzioni 1 e 2 malgrado la riserva espressa riguardo alla responsabilità solidale (cfr. n. 5.1.4.4).

L’opzione 1 sembra preferibile all’opzione 2 in particolare per due motivi:

– il trattamento fiscale è analogo a quello di una fondazione di famiglia, che può perseguire scopi simili a quelli di un «family trust» e, nel limite del possibile, la scelta fra i due strumenti non dovrebbe essere influenzata dal diritto fiscale;

– la norma sussidiaria viene applicata in un numero inferiore di situazioni rispetto all’opzione 2 e la scelta di un trustee estero non implica necessariamente conseguenze fiscali diverse rispetto alla scelta di un trustee svizzero.

Inoltre, l’opzione 1 presenta un leggero vantaggio sul piano della tassazione, poiché si basa sull’istituto giuridico della fondazione, ben noto in Svizzera.

Con la costituzione di un trust, talvolta vengono adottate disposizioni patrimoniali che non possono più essere revocate. È il caso in particolare dell’«irrevocable discretionary trust», che sarà oggetto della nuova legislazione fiscale. Pertanto, è logico definire una regolamentazione transitoria di ampia portata («grandfathering») secondo il principio della buona fede.