Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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5.2 Attuazione
5.2.1 Ordinanza sul registro fondiario
L'ORF contiene già disposizioni sul trust che sono state introdotte dopo la ratifica della Convenzione dell’Aia. Queste disposizioni mirano sostanzialmente a permettere l’iscrizione del rapporto di trust nel registro fondiario (art. 58, 128 e 137 ORF) e a stabilire le condizioni di iscrizione di un trapasso della proprietà in relazione a un trust (art. 67 ORF). Dette disposizioni, che attualmente si applicano ai trust stranieri e fanno riferimento all’articolo 149d LDIP, dovranno essere adeguate per tenere conto della possibilità di costituire un trust di diritto svizzero. Sul piano materiale, le regole dell’ORF sono compatibili con la normativa sul trust proposta dall’avamprogetto. Devono inoltre poter continuare ad applicarsi ai trust stranieri, retti da altre regole. Non occorre quindi una profonda modifica delle regole dell’ORF sui trust. Sono necessarie soltanto modifiche minori, segnatamente miranti a garantire una terminologia uniforme.
5.2.2 Altri atti normativi concernenti i registri pubblici
L'articolo 149d LDIP prevede che il rapporto di trust possa essere iscritto non soltanto nel registro fondiario ma anche nel registro del naviglio o nel registro aeronautico, come pure in diversi registri della proprietà intellettuale. Tali registri sono retti dalle leggi e ordinanze seguenti:
– legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio (RS 747.11) e ordinanza del 16 giugno 1986 sul registro del naviglio (RS 747.111);
– legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) e ordinanza del 20 novembre 1956 sulla navigazione marittima (RS 747.301);
– legge federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (RS 748.217.1) e ordinanza di esecuzione del 2 settembre 1960 della legge federale sul registro aeronautico (RS 748.217.11);
– legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (LPM; RS 232.11);
– legge del 5 ottobre sul design (LDes; RS 232.12) e ordinanza dell'8 marzo 2002 sul design (ODes; RS 232.121);
– legge del 25 giugno 1954 sui brevetti (LBI; RS 232.14) e ordinanza del 19 ottobre 1977 sui brevetti (OBI; RS 232.141).
Le menzioni che possono attualmente essere apportate nei diversi registri pubblici in base all’articolo 149d LDIP dovrebbero essere possibili anche per i trust costituiti secondo il diritto svizzero, come prevede l’articolo 529g capoverso 3 AP-CO (cfr. commento sotto). Le diverse leggi concernenti questi registri pubblici non sono state modificate in seguito all’adozione dell’articolo 149d LDIP. Con l’eccezione dell’ORF, le diverse ordinanze d’applicazione riguardanti questi registri non contengono disposizioni in merito ai trust. La normativa attuale appare adeguata per quanto concerne i trust retti dal diritto straniero e non vi sono ragioni di dubitare che lo sia anche per i trust