Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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Di seguito sono analizzati i possibili conflitti tra le diverse opzioni e le CDI. La verifica si limita al caso dell’«irrevocable discretionary trust», per il quale le opzioni prevedono essenzialmente attribuzioni diverse.
Opzione 1
Secondo questa opzione, l’«irrevocable discretionary trust» è tassato come un soggetto fiscale a sé stante per la quota di patrimonio e di reddito che spetta ai beneficiari residenti in Svizzera. In questo caso, l’imposizione applicata dalla Svizzera in qualità di Stato di residenza sarebbe paragonabile a quella degli Stati anglosassoni con un modello simile.
Se in virtù di una CDI il trust è considerato una persona residente in un altro Stato contraente, la Svizzera attribuisce il reddito e il patrimonio del trust, secondo la «norma sussidiaria», al disponente residente in Svizzera e li tassa presso quest’ultimo. Grazie alla norma sussidiaria, non risulta alcun conflitto con le CDI e questa opzione può quindi essere applicata ai sensi delle CDI. La «norma sussidiaria» è però difficile da applicare, poiché comporta accertamenti complessi dal punto di vista fattuale e giuridico. Occorre chiarire in particolare se il trust è tassato come un ente secondo il diritto nazionale dello Stato partner (cfr. art. 3 par. 1 lett. b del Modello di convenzione dell’OCSE). Gli Stati partner potrebbero inoltre considerare la «norma sussidiaria» come una misura unilaterale che mette a repentaglio l’equilibrio della convenzione. Infine non si può neppure escludere che con la «norma sussidiaria» dell’opzione 1 uno Stato partner della CDI sia accusato di violazione del principio della buona fede nell’ambito dei trattati internazionali (art. 26 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). Se ciò dovesse essere il caso, la questione andrebbe risolta bilateralmente con lo Stato partner interessato.
Opzione 2
Nel caso di questa opzione, i beni in trust e gli utili che ne derivano non distribuiti nel corso di un anno sono attribuiti e tassati presso il trustee come patrimoni distinti. In questo caso, l’imposizione applicata dalla Svizzera in qualità di Stato di residenza sarebbe paragonabile a quella degli Stati anglosassoni con un modello simile. Se il trustee non è una persona appartenente personalmente alla Svizzera, i beni in trust e gli utili sono attribuiti al disponente residente in Svizzera conformemente alla «norma sussidiaria». Grazie a questa norma, non risulta alcun conflitto con le CDI e anche questa opzione può essere applicata ai sensi delle CDI. Così strutturata, la «norma sussidiaria» è meno problematica rispetto a quella dell’opzione 1. La sua applicazione è nettamente più semplice, poiché non occorre procedere agli accertamenti relativi al diritto fiscale nazionale di altri Stati. Infine, è probabile che l’opzione 2 ottenga un maggior consenso da parte degli Stati partner delle CDI, poiché la sua «norma sussidiaria» non prevede un’imposizione che dipende dalla CDI applicabile.
Opzioni 3–7
Nel caso di queste opzioni, i redditi e i beni di un «irrevocable discretionary trust» sono attribuiti al disponente, ai beneficiari o a nessuno, e tassati in Svizzera secondo le norme generali dell’assoggettamento fiscale, ragion per cui non possono essere in contrasto con le CDI. Queste opzioni sono ampiamente in linea con la prassi corrente e non hanno