Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine
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Secondo il capoverso 3, le informazioni che deve raccogliere il trustee sui potenziali aventi economicamente diritto elencati nel capoverso 1 contengono, nel caso di una persona fisica, i nomi e i cognomi, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo e, nel caso di una persona giuridica, la ditta e l’indirizzo della sede nonché la funzione che tali persone svolgono nel trust (disponente, guardiano, trustee, beneficiario, ecc.). Solamente le persone fisiche possono essere beneficiari effettivi ai sensi delle raccomandazioni del GAFI e delle disposizioni del Forum globale. Se una persona giuridica o una società di persone figura tra le persone elencate al capoverso 1, il trustee deve raccogliere le informazioni sulle persone fisiche che la controllano. Ciò vale in particolare per il corporate trustee, ossia una persona giuridica che agisce come trustee di un trust. Le informazioni fondamentali relative ai mandatari e ai prestatori di servizi ai sensi del capoverso 2 comprendono il nome e il cognome o la ditta, l’indirizzo commerciale o quello della sede, nonché la funzione che esercitano per il trust nel quadro della loro relazione d’affari (p. es. consulente in investimenti, consulente fiscale).
Il capoverso 4 precisa le informazioni che deve raccogliere il trustee quando l’atto di trust designa categorie di beneficiari. In tal caso, il trustee deve unicamente identificare i criteri che permettono di stabilire la qualità di beneficiario. In via di principio, tali criteri devono essere indicati nell’atto di trust (cfr. art. 529c cpv. 1 AP-CO).
Per garantire la tracciabilità, il trustee deve documentare, ai sensi del capoverso 5, le informazioni che ha raccolto secondo i capoversi 1-3. Può gestire questa documentazione servendosi di un registro o di qualsiasi altra misura. Spetta a lui decidere come tenere le informazioni in base alle circostanze, purché la conservazione e l’accesso ai documenti siano garantiti conformemente al capoverso 6. Deve verificare periodicamente se la documentazione è ancora attuale e, se necessario, aggiornarla.
Secondo il capoverso 6, il trustee deve conservare i documenti in modo tale che, nel Paese in cui è domiciliato o ha sede, sia possibile accedervi in ogni momento e per cinque anni a contare dal termine della sua funzione. Lo scopo di quest’obbligo è di permettere alle autorità competenti o ai giudici competenti di accedere in ogni momento alle informazioni detenute dal trustee e alla sua documentazione. Va osservato che ai trustee soggetti alla LRD si applica un periodo di conservazione pari a 10 anni (art. 7 cpv. 3 LRD). Poiché il trust di diritto svizzero è un istituto giuridico che deve poter essere utilizzato anche all’estero e in assenza di legami con la Svizzera, ossia anche con un trustee residente all’estero, occorre garantire che le informazioni e la documentazione siano accessibili nel Paese di domicilio o di sede del trustee. Anche se a questo riguardo si ricorre ai servizi di un prestatore di servizi residente in Svizzera, il trustee, indipendentemente dal suo domicilio o sede, è comunque responsabile per le informazioni e la documentazione, ossia le deve conservare per cinque anni a contare dal termine della sua funzione, conformemente alle norme del GAFI e dell’OCSE sulla conservazione dei documenti.
Art. 529k Responsabilità
Secondo il capoverso 1, il trustee risponde per danni che ha causato al trust o ai beneficiari violando i suoi obblighi. La sua responsabilità è retta dalle regole sugli effetti dell’inadempienza delle obbligazioni (art. 97–109 CO). È fatta salva una responsabilità extracontrattuale o fondata su altre basi. I principi generali della responsabilità civile si