Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 92Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Secondo il capoverso 1 il trustee deve, con la diligenza richiesta, identificare i disponenti, i trustee, i guardiani, i beneficiari o le categorie di beneficiari e tutte le altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust nonché verificarne l’identità. Questa formulazione tiene conto del fatto che un trust non ha aventi economicamente diritto nel senso utilizzato abitualmente per le persone giuridiche. Lo standard del GAFI si basa sul presupposto secondo cui tutte le persone coinvolte nel trust sono considerate aventi economicamente diritto, che devono quindi essere identificate e la loro identità deve essere verificata. In virtù di tale standard e dei criteri di riferimento del Forum globale, tutti i disponenti, i trustee, i guardiani o i beneficiari sono sempre soggetti controllanti alla stregua di coloro che esercitano il controllo effettivo sul trust (practical control over the trust), laddove la definizione di soggetto controllante corrisponde a quella delle raccomandazioni del GAFI. Il trustee è dunque tenuto a identificare tutti i potenziali aventi economicamente diritto collegati con queste persone.

Il capoverso 2 obbliga inoltre il trustee a ottenere le informazioni fondamentali sulle banche, gli istituti finanziari e imprese d’assicurazione nonché sui contabili, i consulenti fiscali, i consulenti in investimenti, i gestori patrimoniali e altri prestatori di servizi che intrattengono una relazione d’affari con il trust. Tale obbligo risulta dal criterio 25.1(b) della metodologia del GAFI. In tal modo si può garantire che ogni trustee (indipendentemente dal fatto che sottoposto o no alle leggi sui mercati finanziari) tenga a disposizione in ogni momento le informazioni fondamentali su gli altri mandatari e prestatori di servizi sottoposti a una normativa e in relazioni d’affari con il trust. Nella maggior parte dei casi è probabile che si tratti di informazioni pratiche di cui il trustee deve disporre per poter adempiere correttamente i suoi obblighi.

Sono considerati incaricati e prestatori di servizi sottoposti a una normativa le persone fisiche o giuridiche soggette alle leggi sui mercati finanziari la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e/o a vigilanza (in senso lato). Concretamente si tratta di intermediari finanziari ai sensi del diritto dei mercati finanziari, come le banche, gli istituti finanziari e le assicurazioni, nonché gli intermediari finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie (Designated Non-Financial Businesses and Professions; DNFBPs), come ad esempio i consulenti in investimenti, i gestori patrimoniali, gli esperti contabili, i consulenti fiscali o i Trust and Company Service Providers (TCSP) che, su mandato del trustee, forniscono al trust determinati servizi convenuti in via contrattuale nell’ambito delle relazioni d’affari e devono quindi garantirne il funzionamento. Si tratta, ad esempio, di servizi relativi alla gestione dei beni in trust, alla tenuta della contabilità del trust o, in generale, alla preparazione o all’esecuzione di atti giuridici del trust. Le attività che non sono direttamente collegate all'amministrazione del trust o dei beni in trust non dovrebbero comportare per il trustee alcun obbligo di ottenere informazioni (p. es. l’avvocato che rappresenta il trustee in una controversia). Invece, un avvocato che presta servizi di consulenza in relazione all’imposizione fiscale del trust è considerato un DNFBP e il trustee è tenuto a ottenere informazioni di base a suo riguardo. A differenza degli aventi economicamente diritto di cui al capoverso 1, il capoverso 2 non esige alcuna identificazione o verifica formale di queste persone fisiche o giuridiche. Queste informazioni servono esclusivamente a definire i mandatari e i prestatori di servizi cui il trustee ha chiesto, nell’ambito dell’amministrazione del trust, di svolgere attività per il funzionamento di quest’ultimo.