Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 112 pagine

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obbligazioni (CO)24 allo scopo di introdurre una codificazione del diritto svizzero della fiducia sulla base del diritto dei trust. Questa proposta, che prendeva le mosse dallo studio del professor Luc Thévenoz pubblicato nel 2001, era stata infine scartata25. All’epoca, una simile codificazione non fu ritenuta auspicabile e neppure necessaria per l’attuazione della Convenzione dell’Aia in Svizzera. Comunque, il messaggio sulla Convenzione dell’Aia rimarcava che, a lungo termine, poteva essere utile esaminare l’opportunità di una codificazione del diritto svizzero della fiducia in quanto una siffatta codificazione avrebbe avuto segnatamente il vantaggio di offrire agli interessati in Svizzera un’alternativa al trust straniero26.

Oggi i trust rivestono un ruolo importante per la piazza finanziaria svizzera, in particolare nel settore della gestione patrimoniale privata (cfr. n. 1.1.7). La ratifica della Convenzione dell’Aia e le modifiche ad hoc del quadro legale e normativo27 che l’hanno accompagnata hanno permesso di offrire all’industria dei trust la certezza del diritto di cui aveva bisogno per prosperare. Tuttavia il mercato del trust in Svizzera è soprattutto orientato a una clientela straniera. Chi risiede nel nostro Paese resta piuttosto restio a ricorrere a un trust straniero come strumento di organizzazione e strutturazione del proprio patrimonio o per transazioni commerciali28. L’applicazione di un diritto dei trust stranieri e la mancanza di familiarità con i concetti della common law su cui si fonda il trust costituiscono un grande ostacolo che allontana la clientela svizzera da questo strumento privandola così dei vantaggi che il trust potrebbe offrirle.

1.1.4 Le regole applicabili ai trust

1.1.4.1 Diritto internazionale privato

All’entrata in vigore in Svizzera della Convenzione dell’Aia, nel 2007, la legge federale del 18 dicembre 198729 sul diritto internazionale privato (LDIP) è stata modificata con l’aggiunta di un nuovo capitolo 9a sui trust (art. 149a - 149e LDIP) inserito tra il capitolo sul diritto delle obbligazioni e quello sulle società. La LDIP non propone una propria definizione del trust ma rinvia semplicemente a quella della Convenzione dell’Aia (art. 2 Convenzione dell’Aia). Analogamente l’articolo 149c capoverso 1 LDIP rimanda, per quanto riguarda il diritto applicabile, alle disposizioni pertinenti della Convenzione dell’Aia: il trust è disciplinato anzitutto dalla legge scelta dal disponente (art. 6 Convenzione dell’Aia) e la libertà di scelta di quest’ultimo non è limitata da alcun criterio, pertanto può scegliere il diritto di qualsiasi Paese che contempla l’istituto del trust. Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il trust sarà regolato dalla legge con la quale ha collegamenti più stretti (art. 7 Convenzione dell’Aia). La legge determinante

24 RS 220

25 Cfr. THÉVENOZ, Trust en Suisse, 2001 (nota 3).

26 Messaggio sulla Convenzione dell’Aia, pag. 548.

27 Disposizioni di accompagnamento nella LDIP e nella LEF, linee guida in materia di imposizione dei trust, regime di autorizzazione e di vigilanza dei trustee che esercitano a titolo professionale, cfr. GRISEL, op. cit. pag. 329.

28 LUC THÉVENOZ, Proposition pour un trust suisse, in: RSDA 2/2018, pag. 99 segg., pag. 101.

29 RS 291