Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
per i trustee (ricorso a esperti di investimenti, incapacità momentanea del trustee di esercitare la propria funzione a causa di viaggio o di malattia, ecc.) e sulla responsabilità dei trustee.
Un’organizzazione250 ha dubbi sull’efficacia di un trasferimento giudiziale: se un beneficiario propone un’azione sulla base del capoverso 2, il trasferimento dovuto a questa azione risulta efficace nei confronti di altre persone che godono di legittimazione attiva (p. es. disponente, guardiani, altri beneficiari)?
4.3.12 Art. 529l
Secondo un’organizzazione251, sarebbe opportuno menzionare esplicitamente la possibilità per i trustee di detenere criptovalute, allo scopo di garantire alla piazza finanziaria svizzera un buon posizionamento in questo settore promettente per il futuro.
Secondo un’altra organizzazione252, occorre precisare il termine «destinazione»: si tratta solo di atti materiali volontari che non si possono dichiarare non validi per vizi della volontà o di veri e propri atti giuridici? In quest’ultimo caso, bisognerebbe stabilire la natura e le condizioni per la validità di un detto atto (esercizio di diritti civili, possibilità di vizi della volontà, ecc.). La stessa organizzazione trova inoltre che la situazione relativa alle attribuzioni successive non sia chiara: quando cambiano i patrimoni? A partire da quando divengono efficaci nei confronti di terzi?
4.3.13 Art. 529m
Per un Cantone253, le norme vigenti impongono che il trasferimento di un fondo a un trust svizzero sia analizzato dall’ufficio cantonale del registro fondiario, competente per l’autorizzazione dell’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, al fine di determinare l’avente economicamente diritto e verificare quindi se sia o meno applicabile la LAFE.
Secondo un altro Cantone254, per questo articolo il rapporto esplicativo fa riferimento solo all’articolo 149d LDIP. Appare tuttavia opportuno rendere pubblico il rapporto di trust non solo laddove il registro pubblico comporti il trasferimento di proprietà in sé, ma anche quando la legge tutela un terzo in buona fede che si affida a una fattispecie iscritta o non iscritta nel registro. L’articolo 529m AP-CO non dovrebbe pertanto limitarsi ai registri di cui all’articolo 149d LDIP. Al contrario, 2 organizzazioni255 sostengono che le menzioni non contribuiscano alla fede pubblica del registro fondiario. L’articolo 529m AP-CO (secondo il quale, se non è stato menzionato, il rapporto di trust è inefficace nei confronti di terzi in buona fede) sarebbe pertanto contraddittorio rispetto all’interpretazione dominante delle menzioni nel registro fondiario: il secondo periodo di tale articolo andrebbe quindi stralciato. Un’altra organizzazione256 precisa che la menzione ai sensi dell’articolo 149d LDIP ha solo un effetto dichiarativo per i terzi, dato che l’efficacia sussiste già prima dell’iscrizione. Se si dovesse rendere efficace nei confronti di terzi un semplice credito, bisognerebbe ricorrere a un’annotazione (cfr. art. 959, 960 cpv. 1 n. 1 CC). Il sistema della menzione è pertanto
250 UNIL
251 STEP-Ls
252 UNIL
253 TI
254 ZG
255 ANB, FSN
256 UNIL