Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
Secondo un’organizzazione230, l’elenco dovrebbe essere integrato per ridurre al minimo le ambiguità. Anche altre 2 organizzazioni231 esprimono una posizione simile, ritenendo che il capoverso 3 non sia completo e che occorra integrarlo prevedendo un obbligo di adire il giudice in determinati casi, un obbligo di informare dell’esistenza del trust tutti o determinati beneficiari nonché un obbligo di verificare regolarmente la necessità di effettuare distribuzioni in caso di discretionary trust.
4.3.9 Art. 529i
Un’organizzazione232 è dell’opinione che l’obbligo di informazione previsto sia molto ampio e che occorrano precisazioni relative allo scopo delle comunicazioni nonché alle informazioni di base o minime da rendere disponibili; in tale contesto, occorre tenere conto della varietà dei tipi di trust e dei beni in essi detenuti. Inoltre, è necessario precisare i concetti di «diritti» e «aspettative» di cui al capoverso 2. La stessa organizzazione ritiene altresì che sia necessario distinguere tra il diritto d’informazione generale e quello basato sulla natura degli interessi del beneficiario. Bisognerebbe infine prevedere il diritto di rifiutare la pubblicazione di informazioni per motivi gravi, senza che si renda necessario elencarli in modo esauriente nella legge (p. es. natura degli interessi dei beneficiari, segreto d’affari, volontà del disponente, età e circostanze del beneficiario, effetti delle informazioni sul beneficiario e sulla sua famiglia, circostanze e scopo della richiesta di informazioni).
Un’organizzazione233 sostiene che il diritto d’informazione sia concepito in modo troppo ampio e che occorra pertanto considerare l’introduzione di un obbligo di rendicontazione periodica in linea con il diritto della società anonima. Un’altra organizzazione234 argomenta invece che sia il diritto di rifiuto a essere concepito in modo troppo ampio: non si dovrebbe poter esprimere un rifiuto se la richiesta di informazioni poggia su una base legale (p. es. diritto del coniuge e degli eredi). Inoltre, si reputa necessario chiarire il carattere disgiuntivo dei motivi di rifiuto previsti al capoverso 3, aggiungendo la congiunzione «o». Secondo un’altra organizzazione235 ancora, bisogna chiarire il rapporto tra questo articolo e la deroga di cui all’articolo 529b capoverso 6 AP-CO (p. es. diritto d’informazione di coniugi ed eredi).
4.3.10 Art. 529j
Un’organizzazione236 ritiene che questo obbligo di identificazione sia vano in assenza di legami con la Svizzera (nessuna persona coinvolta è residente in Svizzera) e che ciò comporti gravi rischi per il Paese in termini di reputazione. Un’altra organizzazione237 propone l’obbligo di cittadinanza svizzera per almeno uno dei trustee, in modo da facilitare l’applicazione di questa disposizione ed evitare conflitti normativi; secondo il suo parere, anche il cambiamento dei trustee andrebbe disciplinato di conseguenza.
2 organizzazioni238 sono dell’opinione che questa disposizione di diritto pubblico non dovrebbe figurare nel CO e che sia facile eluderla assoggettando il trust a un diritto straniero anche quando tutte le parti si trovano in Svizzera. Se il trust fosse assoggettato a diritto svizzero
230 Walder Wyss
231 STEP-Ls, UNIL
232 Cone Marshall
233 Niederer Kraft Frey
234 FSA
235 Walder Wyss
236 CUEFS
237 Walder Wyss
238 STEP-Ls, UNIL