Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

contraddittorio rispetto al semplice credito, come si evince dal sistema dell’articolo 529q AP-CO.

Un Cantone257 richiede l’adeguamento dell’articolo 119 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), che sancisce in modo esauriente il contenuto dell’iscrizione. Il trust non è un ente giuridico e la pubblicità del registro di commercio concerne anche i documenti giustificativi (art. 936 cpv. 1 CO). Sarebbe quindi possibile presentare l’atto di trust a un altro ente giuridico come documento giustificativo per l’iscrizione come trustee, rendendo così pubblico l’atto di trust. Laddove necessario, la pubblicità sarebbe sottoposta a particolari deroghe (cfr. art. 10 ORC).

Un’organizzazione258 rileva una contraddizione tra questo articolo e l’articolo 962b AP-CC.

Un’organizzazione259 sottolinea che l’articolo 529m AP-CO non dovrebbe essere solo una prescrizione d’ordine. Un’altra organizzazione260 ritiene al contrario che la menzione debba essere volontaria, poiché determinati trust sono volti a garantire una certa discrezione.

Secondo 3 organizzazioni261, la «menzione» esiste solo nel registro fondiario e bisogna quindi precisare come menzionare il vincolo con il trust negli altri registri. Inoltre, occorrerebbe chiarire quando è possibile cancellare questa menzione e chi è autorizzato a farlo.

4.3.14 Art. 529n

Secondo un Cantone262, le disposizioni della LEF relative all’obbligo d’informare e di mettere a disposizione dovrebbero essere adeguate per imporre detti obblighi a una persona determinata. Ciò permetterebbe di definire un responsabile per l’ufficio d’esecuzione. Alla luce dell’articolo 529n AP-CO, viene sottolineata l’importanza della ricezione dell’atto di trust da parte dell’ufficio d’esecuzione al fine di verificare il regolare adempimento delle funzioni stabilite nell’atto di trust.

5 organizzazioni263 evidenziano che, considerando le difficoltà di attuazione delle disposizioni per la protezione di coniugi, eredi e creditori (p. es. azione revocatoria), questa disposizione cela un notevole rischio di abusi: permetterebbe infatti al disponente di sottrarre i suoi beni all’azione dei creditori. Per ovviare a questa situazione, 3 Cantoni264 e 3 organizzazioni265 ribadiscono che un atto pubblico ridurrebbe un simile rischio: la prova della data di costituzione e la conservazione dell’atto di trust da parte di un notaio aumenterebbero la certezza del diritto.

Un’organizzazione266 chiede che venga chiarito se questo articolo si applichi ai disponenti, ai trustee e/o ai beneficiari e se siano autorizzati gli asset protection trust.

257 ZH

258 ASCFI

259 CSRF

260 STEP-Ls

261 ANB, FSN, ZNK

262 ZG

263 ANB, CSRF, FSA, FSN, ZNK

264 GR, NE, ZH

265 ANB, CP, FSN

266 Cone Marshall