Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine

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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust

nuovo trustee non cagioni danni di cui il vecchio trustee potrebbe essere tenuto a rispondere, quest’ultimo potrebbe sentirsi tenuto a continuare ad amministrare il trust. Nella prassi, i cambiamenti dei trustee sono frequenti e l’applicazione di questa disposizione potrebbe quindi essere complicata. Inoltre, il vecchio trustee potrebbe voler mantenere, per ragioni di sicurezza, alcuni beni in trust, il che diminuirebbe l’attrattiva del trust svizzero.

Secondo un’organizzazione281, fatti salvi i casi di successione a titolo universale in seguito alla morte del trustee unico, questa disposizione permette il trasferimento di un fondo tramite iscrizione costitutiva nel registro fondiario (art. 529s cpv. 4 AP-CO) o anche su richiesta dinanzi al giudice (art. 529b cpv. 2 AP-CO in fine). Secondo un partecipante282, in caso di trasferimento a terzi dei beni immobili di un trustee, occorrerebbe tuttavia richiedere un atto pubblico e l’iscrizione al registro fondiario, peraltro in linea con quanto previsto all’articolo 181 CO per l’assunzione di un patrimonio o di una azienda.

Un partecipante283 è dell’opinione che i beneficiari debbano poter designare il nuovo trustee con decisione all’unanimità, dato che hanno la possibilità di decidere all’unanimità anche dello scioglimento del trust.

Considerando la durata massima di 100 anni prevista per il trust nell’avamprogetto, 2 partecipanti284 plaudono all’obbligo previsto per l’atto di trust di riportare le modalità di nomina dei successori di trustee e guardiani (art. 529s cpv. 3 AP-CO): ciò potrebbe essere garantito imponendo un atto pubblico. Ritengono inoltre comprensibile che la LFus non sia applicabile ai trust, essendo questi privi di personalità giuridica e non essendo iscritti nel registro di commercio. Nei casi in cui il trustee fosse una persona giuridica, la LFus dovrebbe tuttavia risultare applicabile. Inoltre, così come altri 2 partecipanti285, sostengono che in caso di morte del trustee i beni in trust non rientrino nella successione: se l’atto di trust non contiene disposizioni in merito a chi designare come nuovo trustee, dovrebbe essere il giudice a decidere. In questo caso, non è ritenuto chiaro quale sia la situazione dei beni in trust tra la morte del trustee e la nomina giudiziale del suo successore: nessuno ne è responsabile e nessuno può amministrarli. Anche questa eventualità potrebbe essere evitata con un atto pubblico, prevedendo d’ufficio le modalità da seguire in caso di morte del trustee. Diversamente, il legislatore dovrebbe prevedere l’obbligo di nomina di co-trustee o di un guardiano. Inoltre, in caso di morte del trustee, la legge dovrebbe imporre la redazione di un inventario dei beni in trust confezionato a titolo di provvedimento assicurativo.

Un Cantone286 si interroga sul rapporto tra l’articolo 529s capoverso 4 AP-CO e l’eventualità di una fusione tra trustee. Questa problematica si acuirebbe se il disponente unico che riveste anche il ruolo di trustee venisse cancellato come ente giuridico trasferente e il beneficiario unico operasse una fusione con il trustee come ente giuridico ricevente.

Infine, un partecipante287 solleva la questione della sostituzione di parte ai sensi dell’articolo 83 capoverso 1 CPC. Per non svantaggiare le altre parti della procedura, bisognerebbe

281 UNIL

282 CSRF

283 UNIL

284 ANB, FSN

285 UZH, ZNK

286 ZH

287 UZH