Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/32: Introduzione del trust (modificazione del codice delle obbligazioni) · 52 pagine
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Rapporto sulla consultazione: introduzione del trust
permettere l’opponibilità dell’operato del vecchio trustee anche al suo successore, a patto che il cambiamento di trustee non sia notificato alla controparte.
4.3.20 Art. 529t
3 partecipanti288 reputano che il capoverso 1 pregiudichi i diritti strettamente personali del disponente: in caso di irrevocable discretionary trust costituito per disposizione a causa di morte, il disponente non dovrebbe poter delegare la facoltà di modificare l’atto di trust. Un’organizzazione289 accoglie invece con favore il fatto che l’atto di trust possa permettere di modificare le disposizioni relative ai trustee, al disponente o al guardiano, a patto che sia rispettato il divieto di trust senza beneficiari. Il quadro necessario a impedire una modifica dei beneficiari contraria alla volontà originale del disponente potrebbe essere creato prevedendo oneri o condizioni all’interno dell’atto di trust. Tuttavia, si deplora il fatto che le modifiche delle disposizioni dell’atto di trust richiedono la forma scritta: il disponente dovrebbe poter modificare l’atto di trust anche per disposizione a causa di morte, dato che è possibile costituire il trust anche in questa forma.
Secondo un partecipante290, la disposizione dovrebbe chiarire se siano possibili modifiche in mancanza di un disciplinamento in tal senso nell’atto di trust. Bisognerebbe inoltre precisare se i beneficiari possano modificare l’atto di trust all’unanimità senza dover ricorrere a un giudice.
Un’organizzazione291 ritiene che la disposizione debba disciplinare in maniera più chiara quei casi in cui sono presenti più disponenti.
4.3.21 Art. 529u
7 partecipanti292 sono contrari alla durata massima prevista in questo articolo, ritenendo che renda il trust svizzero meno attrattivo rispetto a quelli stranieri. Inoltre, il trust dovrebbe permettere di mantenere un patrimonio per più generazioni e dovrebbe pertanto poter essere sciolto solo dall’atto di trust, da una decisione presa all’unanimità dai beneficiari o dall’assenza di questi ultimi. Secondo una di queste organizzazioni293, se non è possibile prevedere una durata illimitata del trust, bisognerebbe contemplare almeno una durata massima di 200 anni. Un partecipante294 è infine dell’opinione che la durata massima di 100 anni possa permettere di eludere il divieto di cui all’articolo 488 CC se due successori consecutivi (beneficiari) ricevono beni dal trust in un arco di tempo di 100 anni. Il partecipante reputa strettamente necessaria un’armonizzazione delle due disposizioni.
2 partecipanti295 fanno notare che, in caso di scioglimento del trust, qualora il disponente non abbia sancito le modalità di distribuzione nell’atto di trust, il trustee può decidere, ai sensi del rapporto esplicativo, della distribuzione dei beni in trust tenendo conto degli interessi dei beneficiari. I partecipanti chiedono una disposizione corrispondente all’interno della legge.
288 ANB, FSN, Walder Wyss
289 UNIGE
290 Cone Marshall
291 UNIL
292 ASCFI, Burckhardt, Cone Marshall, SATC, STEP-Ge, STEP Swiss and Liechtenstein, Verein STEP
293 Cone Marshall
294 UNIL
295 ANB, FSN