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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
c. una valutazione della data di per verificare il rispetto dei termini di iscrizione delle sentenze originarie, iscrizione disciplinati agli art. 33 e 34. delle decisioni successive o dei
procedimenti penali pendenti, con
l’elenco delle sentenze originarie,
delle decisioni successive o dei
procedimenti penali pendenti che
sono stati iscritti al di fuori dei
termini di iscrizione previsti:
Sezione 3: Termini per l’iscrizione dei dati in VOSTRA
(art. 28 LCaGi)
Art. 32 Termini per l’iscrizione dei dati identificativi della persona
1Per l’iscrizione dei dati identificativi della persona secondo l’articolo 17 LCaGi, legati all’iscrizione contemporanea di altri dati di VOSTRA, valgono i termini per l’iscrizione di cui agli articoli 33–37.
2Nuove informazioni che richiedono soltanto una modifica dei dati identificativi della persona sono iscritte immediatamente.
Art. 33 Termini per l’iscrizione delle sentenze originarie, delle decisioni
successive e dei dati di esecuzione registrati a posteriori
1Le sentenze originarie e le decisioni successive svizzere devono essere iscritte entro una settimana dalla determinazione del passaggio in giudicato della sentenza originaria o della decisione successiva. Fanno eccezione le decisioni ai sensi
dell’articolo 44 capoverso 4 che sono iscritte immediatamente.
2Le sentenze originarie e le decisioni successive straniere devono essere iscritte entro due mesi dal ricevimento dell’avviso. Eccezionalmente, l’iscrizione può essere fatta oltre tale termine se sono necessari chiarimenti nello Stato della sentenza o se non sono disponibili abbastanza traduttori specializzati a causa del gran numero di avvisi ricevuti nello stesso momento.
3Le sentenze originarie e le decisioni successive passate soltanto parzialmente in giudicato sono iscritte come parte integrante della sentenza originaria o della decisione successiva di un’istanza superiore passata in giudicato; il termine di iscrizione si basa su quanto stabilito dall’istanza superiore.
4La traduzione del contenuto esatto di un’interdizione di esercitare un’attività e di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate nelle lingue utilizzate da VOSTRA deve essere inserita entro due settimane dal ricevimento della sentenza originaria da parte del traduttore. Fino ad allora l’interdizione o il divieto saranno riprodotti in tutte le versioni linguistiche nella lingua originale.
5Le copie elettroniche secondo l’articolo 22 LCaGi devono essere iscritte
contemporaneamente ai dati strutturati ai quali si riferiscono. Le copie elettroniche