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Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 104 pagine
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Ordinanza sul casellario giudiziale
Art. 41 Eliminazione dei dati di VOSTRA al più tardi al compimento dei
100 anni d’età
(art. 29 cpv. 1 LCaGi)
Nel caso in cui una persona iscritta in VOSTRA raggiunga l’età di 100 anni e fino ad allora non sia stato possibile eliminare i suoi dati da VOSTRA, se ne presume il decesso e tutti i suoi dati sono automaticamente eliminati da VOSTRA.
Art. 42 Eliminazione di avvisi di sistema, ricerche e altre comunicazioni
1Gli avvisi di sistema di cui all’articolo 25 e le ricerche di cui all’articolo 31 sono automaticamente eliminati da VOSTRA due settimane dopo che l’autorità competente ha contrassegnato l’avviso come completato.
2Il capoverso 1 vale anche per le comunicazioni di cui agli articoli 56, 58 e 61 che figurano in VOSTRA insieme ai dati di sistema di cui all’articolo 25.
3I dati secondo i capoversi 1 e 2 vengono automaticamente eliminati da VOSTRA al più tardi un anno dopo la loro creazione.
Art. 43 Trattamento delle richieste per il computo speciale del termine di
eliminazione
(art. 30 cpv. 2 lett. n LCaGi)
1Per il computo del termine di eliminazione di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi la persona interessata deve presentare la seguente documentazione:
a. una prova della sua identità;
b. una conferma che la cittadinanza svizzera le è stata concessa da più di otto anni.
2Se la richiesta per il computo del termine di eliminazione secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase LCaGi è approvata, il Servizio del casellario giudiziale lo annota in VOSTRA secondo l’allegato 2 numero 3.4.5.5. Il Servizio del casellario giudiziale conserva la documentazione della richiesta secondo il capoverso 1 in una banca dati separata.
3La nota di cui al capoverso 2 è eliminata da VOSTRA non appena non sono più iscritti in VOSTRA dati penali sulla persona interessata. Se la persona interessata viene eliminata da VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale distrugge anche la documentazione della richiesta conservata secondo il capoverso 1.
Art. 44 Disposizione straordinaria di una data appropriata di fine
dell’esecuzione rilevante esclusivamente per il computo dei termini
1Il Servizio del casellario giudiziale è autorizzato, d’ufficio o su richiesta della persona interessata, a fissare esso stesso una data appropriata di fine dell’esecuzione in sostituzione della data effettiva di fine dell’esecuzione e a registrarla in VOSTRA se sono soddisfatte le seguenti condizioni: