Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

2.9.7 Allegato 7: richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero

Cfr. il commento ad articolo 29 P-OCaGi.

2.9.8 Allegato 8: richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati

Cfr. il commento ad articolo 30 P-OCaGi.

2.9.9 Allegato 9: diritti di trattamento dei dati identificativi della persona

Cfr. il commento ad articolo 7 P-OCaGi.

2.9.10 Allegato 10: abrogazione e modifica di altri atti normativi

Cfr. il commento ad articolo 63 P-OCaGi.

2.10 Necessità di coordinamento

Il 25 settembre 2020 il Parlamento ha adottato la nuova legge sulla protezione dei dati154 (nLPD), il cui articolo 39 disciplina il trattamento per scopi impersonali. Nel regime della nLPD, l’articolo 14 capoverso 1 P-OCaGi dovrebbe dunque essere formulato come segue: «Il trattamento di dati personali rilevati da VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (nota a piè di pagina: RS 235.1)».

Attualmente è in corso anche la revisione totale dell’ordinanza del 14 giugno 1993155 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD, qui di seguito «nOLPD»), la cui procedura di consultazione è stata avviata dal Consiglio federale il 23 giugno 2021. Le disposizioni dettagliate sul coordinamento tra OCaGi e OLPD potranno essere elaborate soltanto dopo l’adozione della nOLPD. La revisione totale di questa ordinanza influirà sulle seguenti disposizioni dell’OCaGi:

− articolo 11 capoverso 1 lettera a P-OCaGi: questa norma rimanda globalmente

all’OLPD per quanto riguarda la «sicurezza dei dati». Dopo l’entrata in vigore della revisione totale dell’OLPD, occorrerà menzionare nell’OCaGi la nuova ordinanza sulla protezione dei dati;

− articolo 13 capoverso 1 P-OCaGi: questa norma rimanda globalmente all’OLPD

per quanto riguarda la «verbalizzazione secondo la legislazione sulla protezione

154 FF 2020 6695.

155 RS 235.11