Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
(cfr. art. 12 cpv. 2 della legge federale del 18 giugno 2004147 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale [Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb]).
− Ordinanza del DATEC del 13 febbraio 2008148 sul capo d’aerodromo
(ordinanza sul capo d’aerodromo): all’articolo 2 capoverso 1 lettera b di questa ordinanza, l’espressione «estratto... del casellario giudiziale centrale svizzero» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».
− Ordinanza del DATEC del 27 novembre 2009149 concernente l’abilitazione
alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF): all’articolo 15 capoverso 1 OVF, l’espressione «estratto del casellario giudiziale informatizzato» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».
− Ordinanza del DFGP del 7 novembre 2018150 sulle case da gioco (OCG-
DFGP): all’articolo 2 capoverso 2 lettera a OCG-DFGP occorre sostituire l’espressione «estratto del casellario giudiziale» con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA».
− Ordinanza dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori del 14 novembre 2008151 concernente l’accesso ai dati non accessibili al
pubblico (Ordinanza sui dati ASR, OD-ASR): ai numeri 1.2 e 2.4 dell’allegato dell’OD-ASR (riguardante i «dati contenuti nei documenti allegati alla domanda»), l’espressione «estratto... del casellario giudiziale centrale» deve essere sostituita con l’espressione «estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA». Benché l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) disponga già di un diritto di consultazione per iscritto dell’estratto per autorità ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza VOSTRA, ad oggi i richiedenti devono inoltrare loro stessi un estratto per privati. In vista della concessione del nuovo diritto di accedere in linea ai dati dell’estratto 3 per autorità ai sensi dell’articolo 47 lettera d LCaGi, l’ASR riesaminerà la propria prassi e se del caso procederà essa stessa a una modifica della propria ordinanza.
Sono invece già aggiornate le seguenti ordinanze:
− Ordinanza del 21 giugno 2013152 sull’Ufficio centrale nazionale Interpol
Berna (Ordinanza Interpol): il riferimento a VOSTRA di cui all’articolo 9 dell’ordinanza Interpol utilizza già la nuova espressione;
147RS 170.512
148 RS 748.131.121.8 149 RS 742.141.21 150 RS 935.511.1 151 RS 221.302.32
152 RS 366.1