Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− 29. Ordinanza del 30 aprile 2014144 sulle banche e le casse di risparmio

(OBCR): l’articolo 8 capoverso 1 lettera a numero 4 P-OBCR stabilisce quali estratti devono essere presentati. Valgono le stesse regole previste all’articolo 13 capoverso 1 lettera a numero 4 del progetto di ordinanza del 6 novembre 2019 sugli istituti finanziari (P-OIsFi; cfr. n. 30). Secondo la prassi vigente, occorre presentare sia un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA sia un estratto del registro delle esecuzioni. I domiciliati all’estero devono presentare conferme estere corrispondenti (estratti dello Stato interessato corrispondenti a quello della Svizzera o estratti rilasciati da un servizio privato nello Stato in questione).

− 30. Ordinanza del 6 novembre 2019145 sugli istituti finanziari (OIsFi):

l’articolo 13 capoverso 1 lettera a numero 4 P-OIsFi definisce gli estratti che devono essere presentati. Il proposto progetto precisa che deve essere allegato alla domanda un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Inoltre, precisa che per i richiedenti domiciliati all’estero deve essere presentata una conferma estera corrispondente; tutto ciò vale anche per l’estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti già menzionato (vi sono casi in cui gli Stati in questione rilasciano direttamente estratti paragonabili a quello della Svizzera e altri casi in cui nello Stato in questione questi estratti vengono rilasciati soltanto da un servizio privato).

− 31. Ordinanza del 9 novembre 2005146 sulla sorveglianza delle imprese di

assicurazione private (OS): la condizione menzionata all’articolo 185 lettera b OS per l’ammissione degli intermediari assicurativi, secondo cui l’iscrizione deve essere stata «…cancellata dal casellario giudiziale», si riferisce all’istituto della «cancellazione» dal casellario giudiziale, che dal 2007 non esiste più. In passato, in seguito a questa cancellazione, l’iscrizione non figurava più nell’estratto per privati. Il nuovo testo costituisce dunque una semplice riformulazione della logica già vigente. Inoltre, la modifica precisa che per le persone domiciliate all’estero non è l’estratto per privati che non deve contenere condanne (incompatibili con l’attività di intermediario assicurativo), bensì la conferma estera corrispondente.

L’adeguamento dell’articolo 189 capoverso 1 lettera i P-OS utilizza la nuova denominazione ufficiale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

A titolo di promemoria per le istanze competenti, si ricorda che a livello federale dovrebbero essere adattate anche le ordinanze menzionate qui di seguito, che non sono state adottate dal Consiglio federale e di conseguenza non sono nemmeno parte integrante del presente progetto. In queste ordinanze occorre soltanto adattare le denominazioni, compito che potrebbe essere svolto anche dalla Cancelleria federale

144 RS 952.02

145 RS 954.11

146 RS 961.011