Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
− secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera abisnLCaGi16, in futuro saranno
memorizzati in VOSTRA come dati identificativi anche i cosiddetti «numeri di controllo del processo (NCP)», che vengono utilizzati per contrassegnare i dati segnaletici (cfr. allegato 1 n. 6 P-OCaGi). I NCP vengono assegnati in un procedimento penale nell’ambito del trattamento segnaletico e in caso di identificazione incerta di una persona consentono di accedere ai dati biometrici. Di conseguenza, il NCP è generalmente noto alle autorità che registrano in VOSTRA le sentenze originarie e i procedimenti penali pendenti. Per rendere evidente il nesso con procedimenti penali pendenti e sentenze originarie, dunque, in VOSTRA il NCP non deve essere inserito nelle generalità, ma nel procedimento pendente o nella sentenza originaria a cui si riferisce. La tenuta dei NCP è una misura di protezione per evitare difficoltà nell’allineamento dei dati personali, soprattutto se questi provengono da banche dati diverse. Infatti, l’identificazione delle persone, in particolare nel settore degli stranieri, è spesso tutt’altro che facile, poiché le caratteristiche identificative usuali, quali i nomi eccetera, possono di nuovo cambiare e talvolta non consentono di distinguere chiaramente una persona da un’altra. Ma la corretta identificazione è sempre indispensabile per qualsiasi tipo di trattamento di dati sensibili. Di norma, se i dati di una persona sono associati a un NCP sia nei dati VOSTRA sia in quelli provenienti da altre banche dati (p. es. SIMIC), eventuali dubbi nell’identificazione di una persona possono essere fugati molto più rapidamente.
Art. 16 Condizioni per l’iscrizione dei reati sanzionati con una condanna
con rinuncia alla pena
Secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettera c numero 1 LCaGi, le sentenze originarie con una condanna per crimini o delitti ma con rinuncia alla pena ai sensi dell’articolo 52 CP sono eccettuate dall’iscrizione. Si tratta dei casi in cui si rinuncia alla pena poiché «la colpa e le conseguenze del fatto» sono di lieve entità. Questa regola deve essere precisata da un triplice punto di vista:
− l’eccezione non deve valere soltanto per i casi fondati sull’articolo 52 CP, bensì
anche per le norme speciali analoghe; infatti, la parte speciale del CP sui crimini e i delitti e il diritto penale accessorio prevedono altri casi in cui si rinuncia alla pena in virtù del fatto che «la colpa e le conseguenze sono di lieve entità» (p. es. art. 304 n. 2 CP o art. 50 cpv. 2 della legge federale del 3 ott. 197517 sulla navigazione interna ecc.). In questi casi dovrebbe essere garantita la parità di trattamento. L’articolo 16 capoverso 1 P-OCaGi intende chiarire proprio questo aspetto.
16La corrispondente modifica della LCaGi è stata decisa nell’ambito della modifica del
18 dic. 2020 della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) (cfr. il testo sottoposto a referendum in
FF 2020 8751, 8753). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021.