Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Nel nuovo VOSTRA si rinuncerà deliberatamente a riportare le indicazioni seguenti con le sentenze originarie:
− si rinuncerà deliberatamente a una marcatura aggiuntiva dei decreti d’accusa
(che sono già facilmente riconoscibili, dato che l’autorità giudicante è un ministero pubblico). Simili indicazioni aggiuntive non creano alcun valore aggiunto. Di principio, VOSTRA tratta allo stesso modo tutte le «sentenze originarie», a prescindere dal fatto che siano state pronunciate da un tribunale penale civile (sentenza della giustizia penale), da un tribunale militare (sentenza della giustizia militare), da un ministero pubblico rispettivamente da un uditore regionale (decreto d’accusa) o da un’autorità amministrativa (sanzione penale);
− sul piano funzionale, per il nuovo VOSTRA non ha importanza nemmeno il fatto
che una sentenza originaria sia stata pronunciata «in contumacia». Prima dell’entrata in vigore del CPP, una simile marcatura delle sentenze contumaciali aveva ancora una ragion d’essere, poiché per queste sentenze non esisteva ancora un disciplinamento uniforme, e pertanto il passaggio in giudicato e l’obbligo di iscrizione dipendevano in larga misura dal diritto cantonale applicabile. Secondo l’articolo 366 capoverso 4 CPP, la procedura contumaciale può essere svolta soltanto se nel procedimento in corso l’imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati. Questa condizione aumenta le probabilità che la sentenza venga confermata anche in caso di nuovo giudizio, e pertanto non si ritiene più necessario contrassegnare in modo specifico queste sentenze originarie.
Art. 22 Decisioni successive da iscrivere e loro struttura
Le decisioni successive soggette a obbligo di iscrizione (DS) sono definite soltanto in modo molto sommario e non esaustivo all’articolo 21 LCaGi. In virtù dell’articolo 21 capoverso 1 lettera f LCaGi, il Consiglio federale può prevedere altri tipi di DS. Secondo l’articolo 21 capoverso 2 LCaGi, inoltre, deve definire la struttura dei dati per ogni DS.
Le seguenti disposizioni dell’ordinanza rivestono un’importanza cruciale poiché consentono di disporre di una panoramica completa delle DS soggette a obbligo di iscrizione:
− l’articolo 22 capoverso 1 P-OCaGi elenca tutte le DS gestite in VOSTRA.
Questo elenco si ispira ai tipi di DS già elencati all’articolo 21 LCaGi, ma estende tale elenco sotto certi aspetti (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). L’enumerazione si ispira in larghissima misura al diritto vigente (cfr. art. 5 e 6 ordinanza VOSTRA). Non si tratta dunque di una novità essenziale, ma nella nuova ordinanza le DS sono presentate in modo più intelligibile. Le DS sono delimitate linguisticamente e sono anche provviste di un riferimento giuridico. I soggetti incaricati dell’applicazione possono così riconoscere più prontamente i casi soggetti a iscrizione. Tuttavia, tra i riferimenti agli articoli è inevitabile che si presentino taluni accavallamenti. La terminologia italiana e francese utilizzata