Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
ambulatoriali e le misure per minori non è prevista una liberazione definitiva.
La liberazione definitiva da una pena privativa di libertà (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e n. 1 P-OCaGi), invece, è soggetta a iscrizione soltanto in casi eccezionali (cfr. già l’art. 6 cpv. 3 ordinanza VOSTRA35): a VOSTRA questa DS serve per poter calcolare la nuova data d’inizio della decorrenza del termine secondo gli articoli 67c capoverso 3 CP e 50c capoverso 3 CPM per i divieti di esercitare un’attività o di avere contatti o per l’interdizione di accedere a un’area (ACA). Perciò, l’obbligo di iscrizione è subordinato a due condizioni: (1.) nello stesso complesso di sentenze originarie deve essere stato pronunciato un ACA per adulti in Svizzera. (2.) l’esecuzione della pena privativa di libertà con sospensione condizionale totale o parziale36, di cui è stata pronunciata la liberazione definitiva, deve essere stata precedentemente revocata e interamente scontata. Se la pena non è stata revocata, il termine per l’ACA non ricomincia a decorrere. Per questo motivo, una liberazione definitiva alla scadenza del periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una pena privativa di libertà non deve essere registrata in VOSTRA;
− Le decisioni relative all’esecuzione di una pena con condizionale totale o
parziale (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LCaGi) riguardano sempre disposizioni adottate durante il periodo di prova e sono elencate all’articolo 22 capoverso 1 lettera f P-OCaGi. Di solito, le DS qui elencate si riferiscono a un «insuccesso del periodo di prova» (ossia alla perpetrazione di un nuovo crimine o delitto o alla violazione di norme di condotta o condizioni di assistenza riabilitativa durante il periodo di prova). Alcune di queste disposizioni, però, possono riguardare anche casi in cui non vi è insuccesso del periodo di prova, nei quali invece la disposizione in questione viene adottata durante il periodo di prova per altri motivi (p. es. a causa del fatto che l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta si rivelano inattuabili o non più necessarie, cfr. art. 95 cpv. 3-5 CP). Perciò, questa categoria di DS (che secondo il testo dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LCaGi si riferisce soltanto a situazioni di insuccesso del periodo di prova), è stata
estesa a tutte le decisioni «relative a una pena con sospensione condizionale
totale o parziale» (soluzione ammessa in virtù dell’art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). In VOSTRA, tuttavia, le DS che nel caso concreto non sono state adottate in seguito a insuccesso del periodo di prova devono essere contrassegnate in modo specifico (cfr. p. es. allegato 3 n. 34.3 P-OCaGi). Questa marcatura specifica è importante per poter gestire correttamente il computo dei termini per gli estratti
35 L’art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza VOSTRA associa a torto a condizioni restrittive anche l’ iscrizione della liberazione definitiva dall’esecuzione di una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell’art. 62b cpv. 2 CP. Questa DS, infatti, è utile in generale per determinare la fine della misura, per poter calcolare correttamente il termine di eliminazione per le misure stazionarie (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. g e cpv. 3 lett. b LCaGi). Perciò, questa situazione è menzionata all’art. 22 cpv. 1 lett. e n. 2 P-OCaGi.
36 Come per tutte le regole sul casellario formulate guardando al diritto attuale, questo requisito vale anche per le pene analoghe «reclusione», «detenzione» e «arresto» previste dal diritto anteriore.