Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

nella banca dati attuale è stata corretta laddove necessario per renderla più precisa.

Dato che i riferimenti giuridici delle DS elencate all’articolo 22 capoverso 1 P-OCaGi riguardano soltanto casi di diritto interno, si potrebbe pensare che devono essere iscritte soltanto DS svizzere. Ma la realtà è un’altra. L’articolo 22 capoverso 3 P-OCaGi specifica che la norma va intesa in una «prospettiva funzionale» e che devono essere iscritte anche tutte le DS straniere. Nella pratica, tuttavia, le comunicazioni di DS dall’estero sono molto più rare.

− Per le DS deve essere iscritta anche la disposizione straordinaria di una data di fine dell’esecuzione appropriata e rilevante esclusivamente per il computo dei termini secondo l’articolo 44 P-OCaGi (cfr. art. 22 cpv. 4 lett. b

P-OCaGi). Tale disposizione non costituisce una decisione penale e quindi neppure una vera e propria DS, bensì una decisione del Servizio del casellario giudiziale che materialmente fa riferimento alla fine non documentabile dell’esecuzione di una sanzione, la cui mancanza potrebbe pregiudicare il computo dei termini relativi alla sentenza originaria in questione. Sull’insieme della questione si rimanda alle considerazioni nel commento all’articolo 44 P-OCaGi. I dati di questa decisione sono gestiti in VOSTRA semplicemente «come una DS».

− Nell’allegato 3 P-OCaGi vengono quindi definiti in dettaglio i campi di dati

delle varie DS (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. b P-OCaGi).

Ogni DS è corredata delle «informazioni generali» elencate nell’allegato 3 n. 1 P-OCaGi: ad esempio la data della decisione, l’autorità decisionale e il numero dell’incarto (cfr. allegato 3 n. 1.1-1.3 P-OCaGi), la designazione per esteso e abbreviata della DS (cfr. allegato 3 n. 1.4 e 1.5 P-OCaGi); indicazioni sul rilevamento iniziale e sull’ultima modifica, accessibili soltanto in caso di consultazione in linea (cfr. allegato 3 n. 1.6 P-OCaGi) e copia elettronica34 dell’originale della DS o del modulo di comunicazione estero (cfr. allegato 3

n. 1.7 P-OCaGi).

Tuttavia, le singole DS si differenziano nelle indicazioni di dettaglio elencate separatamente per ciascuna di esse (cfr. allegato 3 n. 2-36 P-OCaGi). La struttura dei dati prevista per le DS si ispira per l’essenziale al diritto vigente. La differenza più importante consiste nel fatto che ora, per alcune DS (p. es. in caso di liberazione condizionale o di revoca della sospensione condizionale), sarà indicata la sanzione a cui la decisione si riferisce. Questa soluzione migliora l’intelligibilità degli estratti e si è resa necessaria per poter calcolare in modo attendibile i nuovi termini per le sentenze originarie e le DS omesse. Una DS può contenere anche dati di sistema (contrassegnati con una «X» nella colonna 2 dell’allegato 3 P-OCaGi).

34 La cerchia delle persone autorizzate a ricevere queste copie dipende dal tipo di copia (originale o modulo di comunicazione) e dal diritto di consultazione dell’autorità (gli originali sono accessibili soltanto alle autorità che hanno diritto a ricevere l’estratto 1 per autorità). Inoltre, sono previste eccezioni per le copie delle DS svizzere in ambito minorile (cfr. art. 22 cpv. 1 LCaGi e la precisazione nell’art. 23 cpv. 1 lett. b P-OCaGi).