Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

per privati in caso di pene con sospensione condizionale totale o parziale secondo l’articolo 40 capoverso 3 lettera b ultimo periodo LCaGi e determinate comunicazioni al Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) secondo l’articolo 59 capoverso 1 lettera d LCaGi.

Ora, inoltre, l’ordinanza menziona esplicitamente anche la «soppressione dell’assistenza riabilitativa», la «soppressione di una norma di condotta» e la «modifica di una norma di condotta». Sulla questione dell’iscrizione della «commisurazione successiva di una pena unica» ci si è già soffermati sopra nel commento relativo alla liberazione condizionale;

− le decisioni riguardanti «la soppressione, la modifica o la pronuncia a

posteriori» di una misura (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. c LCaGi) devono essere iscritte non solo quando riguardano misure terapeutiche o un internamento, ma anche quando riguardano misure protettive non terapeutiche ai sensi del DPMin (sorveglianza, sostegno esterno). Tale estensione è già prevista dal diritto vigente. Queste DS concernenti le misure possono essere suddivise come segue:

− decisioni relative alla soppressione di una misura37 (cfr. art. 22 cpv. 1

lett. g P-OCaGi);

− decisioni relative alla modifica di una misura (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. h

P-OCaGi).

− decisioni relative alla pronuncia a posteriori di una misura (cfr. art. 22

cpv. 1 lett. i P-OCaGi);

− le decisioni relative al rapporto tra pene e misure a livello di esecuzione

costituiscono in genere parte integrante della DS sulla fine delle misure. In VOSTRA, però, queste decisioni devono essere iscritte anche quando eccezionalmente sono pronunciate a posteriori (come DS a sé stante) (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. k P-OCaGi).

Questa enumerazione evidenzia che quasi tutte le DS relative a misure devono essere iscritte in VOSTRA. Come sinora, si è scelto deliberatamente di non

iscrivere la pronuncia di una «misura curatelare» dopo la soppressione di una

misura protettiva ai sensi dell’articolo 19 capoverso 3 DPMin, poiché in VOSTRA possono essere registrate soltanto sanzioni di carattere penale. Non sono soggette a obbligo di iscrizione nemmeno le decisioni di proroga relative a misure terapeutiche. In VOSTRA, infatti, le misure terapeutiche sono iscritte come è noto, senza indicazione della durata; quindi, dal punto di vista del casellario, durano fintanto che non sia stata registrata una DS sulla fine della misura; si può quindi rinunciare all’iscrizione della proroga;

37 Il requisito previsto all’art. 22 cpv. 1 lett. g P-OCaGi, secondo cui la soppressione di tutte le misure protettive secondo il DPMin (e quindi anche della «sorveglianza» e del «sostegno esterno») deve essere iscritto in VOSTRA, va al di là dell’elenco di cui all’ art. 21 cpv. 1 lett. c LCaGi. Ma queste DS possono già essere iscritte anche nel VOSTRA attuale, e quindi il sistema fornisce sempre un quadro completo dello stato dell’ esecuzione delle misure.