Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

VOSTRA ripartisce le DS nelle categorie seguenti:

− le decisioni concernenti una «liberazione» (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a LCaGi) possono essere suddivise come segue:

− decisioni che ordinano la liberazione condizionale – dall’esecuzione di

una pena detentiva o privativa della libertà (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. a P-OCaGi) o dall’esecuzione di una misura stazionaria (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. c P-OCaGi); di principio, tutte le DS in questo ambito devono essere registrate, affinché i periodi di prova corrispondenti siano visibili. VOSTRA assiste le autorità di perseguimento penale nella gestione dei periodi di prova attivando le opportune notifiche di recidiva (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a P-OCaGi);

− decisioni adottate durante il periodo di prova di una liberazione

condizionale (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b e d P-OCaGi). Di principio, tutte le DS in questo ambito devono essere registrate in VOSTRA. L’espressione «rinuncia alla revoca» utilizzata nell’ordinanza si riferisce al ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.

Degna di rilievo è la «commisurazione successiva di una pena unica»

(cfr. art. 22 cpv. 1 lett. b n. 4 P-OCaGi). I dati riportati in questa DS devono anch’essi essere registrati in VOSTRA, poiché anche la pena unica, se è già stata ordinata nella sentenza originaria, è soggetta a iscrizione (cfr. allegato 2 n. 3.6.2 P-OCaGi). La peculiarità di questa DS consiste nel fatto che essa non viene iscritta come DS, ma modifica la sentenza originaria a cui si riferisce la pena unica ordinata successivamente, poiché al posto della pena pronunciata originariamente viene iscritta la nuova pena unica pronunciata. La copia della DS viene allegata alla sentenza originaria. Questo modo di procedere comprime notevolmente i costi di esecuzione. Infatti, la registrazione come DS comporterebbe l’integrazione di riferimenti stratificati. Inoltre, questo caso speciale dovrebbe essere ripreso continuamente anche per il computo dei termini. L’unico svantaggio è dovuto al fatto che una pena unica successiva (registrata come DS) deve essere iscritta manualmente, poiché non può essere comunicata automaticamente tramite l’interfaccia. Ma siccome casi di questo tipo sono rari, l’espediente della registrazione manuale appare giustificato (si può immaginare di integrare questa funzione correttamente in una futura versione). In teoria, una pena unica successiva può essere inflitta anche a margine della liberazione condizionale da una misura (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d n. 3 P-OCaGi) e nelle decisioni relative a una pena con condizionale parziale o totale (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. f n. 4 P-OCaGi);

− decisioni che ordinano la liberazione definitiva (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e

P-OCaGi).

Se questa DS concerne una misura stazionaria per adulti (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. e n. 2 e 3 P-OCaGi), essa deve essere iscritta in VOSTRA, poiché si tratta di dati necessari per il computo dei termini. Per i trattamenti