Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− le decisioni relative a divieti di esercitare un’attività, divieti di avere contatti o

interdizioni di accedere a un’area riguardano non solo la soppressione, la

modifica o la pronuncia a posteriori di siffatti divieti (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. d

LCaGi e art. 22 cpv. 1 lett. l n. 1-6 P-OCaGi), bensì possono avere ripercussioni anche su altre sanzioni e sulle disposizioni di accompagnamento (cfr. le DS elencate all’art. 22 cpv. 1 lett. l n. 7-13 P-OCaGi). L’elenco delle DS soggette a obbligo di iscrizione è dunque stato esteso anche in questo ambito rispetto alla LCaGi. Peraltro, le decisioni relative a divieti di attività, divieti di avere contatti e interdizioni di accedere a un’area non sono più registrate in un settore a parte dell’interfaccia utente di VOSTRA, bensì come normale DS;

− le decisioni relative a una grazia, un’amnistia o un exequatur (cfr. art. 21 cpv. 1

lett. e LCaGi) sono elencate anche nel progetto di ordinanza (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. m e n P-OCaGi).

Nuova è invece la «dichiarazione di esecutività di una sentenza originaria»

in Svizzera (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. n P-OCaGi). Una simile decisione di exequatur è rilevante in particolare quando contiene l’«adeguamento» di una sanzione pronunciata nella sentenza straniera. In tal caso, per il computo dei termini per l’eliminazione della sentenza originaria (art. 30 cpv. 2 lett. l LCaGi) o per la rimozione dagli estratti 2 e 3 per autorità (art. 38 cpv. 3 lett. l LCaGi) non sono più determinanti le sanzioni inflitte nella sentenza straniera, bensì la «sanzione più lieve» prevista dalla dichiarazione di esecutività eseguita in Svizzera;

− vi sono anche decisioni che, pur non essendo ancora evocate espressamente

nella LCaGi, sono state assoggettate dal Consiglio federale all’obbligo di iscrizione (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. f LCaGi). Queste decisioni possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

− diverse decisioni sono già state commentate nei capitoli precedenti (p. es. le «DS relative all’insuccesso del periodo di prova» adottate per altri motivi, le decisioni relative alla soppressione o alla modifica di misure protettive secondo il DPMin o quelle relative a divieti di esercitare un’attività, divieti di avere contatti o interdizioni di accedere a un’area che hanno però ripercussioni, nel contenuto, su altre sanzioni);

− decisioni relative a disposizioni di accompagnamento durante un

trattamento ambulatoriale in corso (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. j P-OCaGi). Queste decisioni si basano anch’esse (attraverso il rimando all’art. 63a cpv. 4 CP38) sull’articolo 95 cpv. 4 CP. Queste DS erano già soggette all’obbligo di iscrizione in virtù del diritto vigente (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. a

n. 1 ordinanza VOSTRA);

38 L’art. 63a cpv. 4 CP rimanda globalmente all’art. 95 cpv. 3-5 CP. Ma dato che la proroga del periodo di prova (cfr. art. 95 cpv. 4 lett. a CP) e la revoca dello stesso (cfr. art. 95 cpv. 5 CP) non si riferiscono al trattamento ambulatoriale ma ad altre sanzioni inflitte dalla sentenza originaria, questi casi non devono essere elencati all’art. 22 cpv. 1 lett. j P-OCaGi. Queste situazioni di insuccesso del periodo di prova sono coperte da altre norme (cfr. p. es. art. 22 cpv. 1 lett. f P-OCaGi).