Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

− decisioni relative all’espulsione (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. o P-OCaGi). Queste DS si basano sulla reintroduzione dell’espulsione e sono necessarie per fini statistici. Le relative modifiche di ordinanza (cfr. art. 6 cpv. 4 lett. b e c ordinanza VOSTRA) non sono ancora menzionate nella LCaGi, poiché sono state introdotte dopo la sua adozione;

− ovviamente, in VOSTRA vengono iscritte anche tutte le DS rette dal diritto anteriore, purché siano paragonabili dal punto di vista funzionale alle DS del diritto attuale. non è importante che le analoghe disposizioni del diritto anteriore non siano menzionate nell’OCaGi (nel testo di una norma si rimanda sempre soltanto al diritto attuale). In certi casi possono addirittura avere una designazione diversa. Per questa ragione, ad esempio il «formale avvertimento» (ai sensi dell’art. 38 n. 4 cpv. 2 CP nella versione del 18 mar. 197139), che svolge la stessa funzione di un’«ammonizione» (ai sensi dell’art. 89 cpv. 2 secondo periodo CP) non è menzionato nell’OCaGi.

La situazione è diversa nel caso della pronuncia a posteriori di una pena

ai sensi dell’articolo 100ter numero 4 CP nella versione del

18 marzo 197140. Questa DS del diritto anteriore deve essere menzionata esplicitamente all’articolo 22 capoverso 1 lettera p P-OCaGi, perché deve figurare in VOSTRA ma non ha alcun corrispondente nel diritto attuale.

L’OCaGi non contempla alcuna disposizione in cui siano elencate le decisioni successive che non devono essere iscritte. Per scrupolo di chiarezza, occorre tuttavia sottolineare che, come sinora, le decisioni seguenti non dovranno essere iscritte:

− le DS che riguardano l’annullamento di una sentenza originaria o di una

decisione successiva. Queste decisioni comportano la rimozione manuale della sentenza originaria o della DS;

− le DS che implicano la commutazione di una pena (per una pena iniziale non

scontata), purché non si tratti dell’esecuzione di una pena inflitta con sospensione condizionale totale o parziale. In generale, l’onere per l’iscrizione di queste DS è considerato eccessivo. Inoltre, in VOSTRA esse non svolgerebbero una funzione particolare. Le DS in questione sono dunque, in particolare, le seguenti:

− commutazione di pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive;

− commutazione del lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive;

− commutazione di prestazioni personali in multe o privazione della libertà;

− commutazione di multe secondo il DPMin in prestazioni personali o privazione della libertà;

39 RU 1971 777 807

40 RU 1971 777 807