Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
Il P-OCaGi contiene inoltre ulteriori disposizioni d’esecuzione riguardanti questioni particolari. Meritano di essere menzionati separatamente gli ambiti seguenti, anch’essi aventi un impatto sull’attuazione tecnica:
− alcune soluzioni dettagliate riguardanti l’iscrizione delle sentenze originarie,
ad esempio la decisione di non iscrivere determinate condanne in cui si prescinde dalla pena (art. 16 P-OCaGi), la corretta applicazione delle condizioni di iscrizione per le cosiddette sentenze miste (art. 17 P-OCaGi), le particolarità nell’iscrizione di reati di diritto estero (art. 19 P-OCaGi) o la determinazione delle sanzioni soggette a obbligo di iscrizione (art. 20 P-OCaGi);
− la definizione delle decisioni successive soggette a obbligo di iscrizione (DS),
di grande importanza nella prassi, di cui all’articolo 22 P-OCaGi. Contrariamente al disciplinamento sinora previsto a livello di ordinanza, che si limita perlopiù a rimandare alle pertinenti disposizioni di legge (cfr. art. 5 e 6 Ordinanza VOSTRA), gli utenti VOSTRA potranno ora identificare più facilmente le DS da iscrivere in funzione dei vari contesti;
− la «comunicazione di dati di VOSTRA» (ossia essenzialmente il
disciplinamento dei profili di consultazione e delle autorità o persone private autorizzate alla consultazione) è già disciplinata in modo molto esauriente nella LCaGi. In questo ambito vengono semplicemente integrati nell’OCaGi alcuni dettagli normativi di natura disparata (cfr. art. 45-54 P-OCaGi). Anche la consultazione di VOSTRA mediante inoltro proattivo di dati è di principio già disciplinata nella LCaGi; a livello di ordinanza vengono disciplinati unicamente alcuni dettagli supplementari (cfr. art. 55-61 P-OCaGi);
− i termini previsti per l’iscrizione dei dati sono ora disciplinati in maniera più
differenziata e lievemente più rigorosa (cfr. art. 32-37 P-OCaGi). In futuro le autorità dovranno iscrivere in VOSTRA i dati rilevanti il più rapidamente possibile. Questa regola fa sicuramente gli interessi delle autorità con diritto di consultazione, che hanno bisogno di questi dati, ma gli inasprimenti si giustificano anche dal punto di vista delle autorità che iscrivono i dati, poiché complessivamente la registrazione dei dati è stata semplificata. Come confermano i primi riscontri provenienti dai esaminatori esterni delle autorità, nell’insieme la gestione dei dati nel nuovo VOSTRA risulta effettivamente più logica e più chiara. Inoltre, l’utilizzo dei numeri AVS4 e dei loro attributi facilita la registrazione dei dati identificativi delle persone registrate e le speciali interfacce di importazione consentono di registrare i dati penali in modo automatico con pochi clic prendendoli direttamente dalle applicazioni specializzate delle autorità preposte alla giustizia penale e all’esecuzione delle pene (purché in futuro le autorità interessate si connettano anche a queste interfacce; cfr. art. 10 P-OCaGi);
− l’OCaGi contiene inoltre un paio di regole ulteriori riguardanti l’eliminazione e
la rimozione dagli estratti dei dati di VOSTRA, le quali dovrebbero colmare
4 In seguito alla modifica del 18 dic. 2020 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, il «numero di assicurato» (noto anche come NAVS13) sarà ora denominato «numero AVS».