Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

si vedrà se queste comunicazioni5 sono ancora considerate necessarie per assicurare l’esecuzione.

2.3 Diritti di consultazione o iscrizione in linea (capitolo 3)

Art. 5 Diritto di iscrivere i dati

Questa disposizione enuncia importanti principi sull’assegnazione delle autorizzazioni a iscrivere dati. Sinora, queste regole sulla gestione dei diritti mancavano nell’articolo 10 LCaGi, che disciplina altri obblighi di diligenza da rispettare nell’iscrivere i dati. L’articolo 5 P-OCaGi definisce volutamente soltanto principi generali. Le regole dettagliate saranno definite soltanto nel regolamento sul trattamento dei dati in VOSTRA.

In effetti, secondo l’articolo 5 capoverso 1 P-OCaGi, il diritto di registrare dati soggetti a obbligo di iscrizione è sempre riferito a tipologie e settori di dati specifici (p. es. sentenze originarie, procedimenti penali pendenti, decisioni successive, dati di esecuzione ecc.). Ogni autorità deve poter accedere soltanto ai settori che le occorrono per iscrivere i propri dati. Le modalità precise di assegnazione dei singoli diritti di iscrizione è una questione squisitamente tecnica, che non ha senso disciplinare esaustivamente a livello di ordinanza. L’attuale normativa definisce già chiaramente quali sono i dati da registrare in VOSTRA. I dati penali vengono sempre iscritti a nome dell’autorità che li ha generati o che con essi possiede il nesso più stretto. È dunque facile stabilire quali tipologie di dati penali devono essere resi accessibili a un determinato tipo di autorità affinché possa registrare a proprio nome «i dati penali soggetti all’obbligo d’iscrizione»6. Le tipologie di dati che non sono strettamente necessarie non devono essere rese accessibili (cfr. art. 5 cpv. 2 P-OCaGi).

Il disciplinamento del diritto di iscrivere dati identificativi della persona presenta alcune specificità. Di per sé, infatti, questi dati non sono collegati all’autorità che ha generato i dati penali. Tuttavia, il diritto di registrare dati identificativi in VOSTRA deriva dal diritto di iscrivere dati penali. Pertanto, le autorità che non devono registrare dati penali non godono neanche dei diritti di trattamento nel settore dei dati identificativi della persona (cfr. art. 5 cpv. 3 prima frase P-OCaGi). Le autorità con diritto di consultazione in VOSTRA, ma senza diritti di iscrizione che notano in VOSTRA dati personali incompleti o errati possono comunque rivolgersi alle autorità che gestiscono VOSTRA, le quali possono iscrivere anche a proprio nome i dati identificativi della persona per fini di controllo (cfr. art. 5 cpv. 3 seconda frase P-OCaGi). Come accennato nel commento all’articolo 7 P-OCaGi, tutti i diritti di

5 Queste comunicazioni complesse non sono state automatizzate, per non rischiare di ritardare l’entrata in vigore di NewVOSTRA prevista a inizio 2023.

6 Tecnicamente, i diritti di iscrizione per determinate tipologie di dati non devono essere attribuiti soltanto alle autorità che iscrivono direttamente i dati in linea, ma anche alle autorità che trasmettono semplicemente i dati, affinché le autorità che gestiscono VOSTRA possano iscriverli a loro nome.