Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
2.2 Obblighi di trasmissione (capitolo 2)
Art. 3 Assistenza giudiziaria internazionale
Agli articoli 6 e 7 LCaGi sono elencate tutte le autorità tenute a iscrivere direttamente i dati soggetti a obbligo di iscrizione o a trasmettere tali dati al Servizio del casellario giudiziale. In questo elenco manca però il servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale (UFG IRH). Tale autorità è tenuta a trasmettere i dati seguenti:
− articolo 3 lettera a P-OCaGi: decisioni di exequatur riguardanti cittadini
svizzeri (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. n P-OCaGi). Questi dati sono indispensabili, poiché per le sentenze estere con decisione di exequatur svizzera il computo dei termini è assoggettato a regole speciali (cfr. art. 30 cpv. 2 lett. l LCaGi);
− articolo 3 lettera b P-OCaGi: dati di esecuzione per il computo della durata di
un’espulsione. Infatti, la durata di un’espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera (art. 66c cpv. 5 CP). Secondo l’articolo 17a dell’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM); RS 311.01), è determinante principalmente la data effettiva di partenza. In caso di estradizione o trasferimento all’estero, questa data è nota all’UFG IRH, che coordina la procedura. Il diritto attuale prevede già una comunicazione in tal senso (sul diritto attuale cfr. art. 6 cpv. 4 in combinazione con l’art. 17 cpv. 3 Ordinanza VOSTRA).
Quest’obbligo di trasmissione rappresenta soltanto un disciplinamento transitorio. In occasione della prossima revisione della LCaGi dovrebbe essere disciplinato all’articolo 7 capoverso 1 LCaGi.
Art. 4 Decisioni di revoca
Gli obblighi di trasmissione delle autorità che iscrivono i dati ai sensi
dell’articolo 20 capoversi 1 e 3 dell’Ordinanza VOSTRA, concernenti la comunicazione delle decisioni di revoca alle autorità di esecuzione, sono stati ripresi con alcune modifiche redazionali dall’ordinanza attualmente in vigore nell’articolo 4 P-OCaGi.
La disposizione è concepita come garanzia supplementare. In linea di principio, infatti, l’informazione delle autorità di esecuzione è compito delle autorità competenti per il giudizio. Questo sistema sembra funzionare piuttosto bene per le autorità di esecuzione all’interno del Cantone, mentre a livello intercantonale si sono regolarmente verificate inadempienze. Perciò, anche l’articolo 4 P-OCaGi mira a garantire che, nei casi in cui non sia stata inflitta una pena unica, tutte le autorità di esecuzione coinvolte vengano informate in merito alla revoca di una pena sospesa condizionalmente o di una liberazione condizionale. Nell’ambito della consultazione