Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

trattamento nel settore dei dati identificativi sono ulteriormente precisati nell’allegato 9 P-OCaGi.

Art. 6 Diritto delle autorità che gestiscono VOSTRA di modificare o

eliminare i dati

L’articolo 11 capoverso 2 lettera b LCaGi accorda alle autorità che gestiscono VOSTRA (cfr. art. 3–5 LCaGi) un diritto onnicomprensivo di modificare o eliminare i dati. Tuttavia, già solo in virtù dei principi generali applicabili in materia di protezione dei dati, questo diritto non può valere senza riserve. Esso può essere esercitato soltanto se occorre intervenire per garantire che i dati disponibili siano conformi alla legge (ossia quando i dati sono p. es. errati o incompleti).

Inoltre, il diritto onnicomprensivo di trattamento deve anche essere interpretato restrittivamente a seconda della funzione dell’autorità in questione. Di conseguenza, l’articolo 6 capoverso 1 P-OCaGi precisa anche che i diritti di modifica delle autorità che gestiscono VOSTRA (art. 3 LCaGi), dei servizi di coordinamento cantonali (SERCO, art. 4 LCaGi) e del Servizio di coordinamento della giustizia militare (SERCO della giustizia militare, art. 5 LCaGi) si limitano ai rispettivi settori di competenza. In altri termini, fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo 7 in combinazione con l’allegato 9 P-OCaGi, essi hanno il diritto di modificare o eliminare i dati soltanto per le autorità a nome delle quali hanno anche il diritto di accedere (cfr. art. 6 cpv. 2 P-OCaGi). Ne consegue che:

− il Servizio del casellario giudiziale, in quanto organo federale responsabile, può

eseguire il login a nome di tutte le autorità con diritto di accedere ai dati di VOSTRA, e può quindi trattare (a loro nome) i dati da esse iscritti7. Il trattamento di dati penali a proprio nome non è previsto. Tuttavia, l’allegato 9 P-OCaGi contempla diverse eccezioni nel settore dei dati identificativi: se il trattamento delle tipologie di dati in questione è esclusivamente riservato al Servizio del casellario giudiziale (VOSTRA riconosce automaticamente se si tratta di un utente autorizzato dell’UFG mediante configurazione JFA associata direttamente a livello di utente), i suoi collaboratori non sono tenuti a effettuare un login specifico (a nome dell’autorità che iscrive i dati o dell’UFG).

Naturalmente, il Servizio del casellario giudiziale può modificare o eliminare anche dati che ha registrato a proprio nome nella sua funzione di amministratore di sistema (p. es. dati relativi alla gestione di utenti e autorità, oppure dati sulle domande approvate di calcolo del termine di eliminazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 2 lett. n seconda frase LCaGi).

Va da sé che il Servizio del casellario giudiziale, in quanto organo federale responsabile per VOSTRA, ha anche facoltà, se si tratta di correggere errori, di adeguare i «dati di sistema» generati dalla banca dati stessa. Ma è altrettanto ovvio che non è autorizzato a modificare o eliminare i dati delle consultazioni

7 I tipi di autorità autorizzati a iscrivere dati a proprio nome e i tipi di dati che possono iscrivere sono definiti nel regolamento sul trattamento dei dati in VOSTRA (cfr. art. 5 cpv. 1 P-OCaGi).