Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Gli attributi principali già registrati in UPI delle persone con numero AVS possono essere ripresi automaticamente dagli utenti in VOSTRA (cfr. la casistica contemplata nell’allegato 9 n. 1.1 P-OCaGi). Tuttavia, questi set di dati possono essere modificati soltanto se l’UCC comunica una modifica, il che avviene in modo completamente automatico. In questi casi, dunque, viene limitato persino il diritto di trattamento «onnicomprensivo» riconosciuto al Servizio del casellario giudiziale (art. 11 cpv. 2 lett. b LCaGi).

Se al momento dell’iscrizione in VOSTRA una persona non dispone ancora di un numero AVS, gli attributi principali (senza numero AVS) possono essere registrati in VOSTRA (allegato 9 n. 1.2 P-OCaGi). Non appena questo set di dati (completo) è stato salvato, si avvia il processo automatico di assegnazione del numero AVS tramite UPI8.

Anche durante il processo di assegnazione, le possibilità di adeguare i dati sono fortemente limitate. Durante questa fase, gli attributi principali possono essere modificati soltanto dal Servizio del casellario giudiziale. Tuttavia, gli utenti incaricati di effettuare le iscrizioni si accorgono di questa restrizione soltanto se l’assegnazione automatica immediata9 del numero AVS viene negata e i collaboratori dell’UCC devono procedere a un controllo manuale (clearing). In tal caso, lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione richiesta». Di regola, conviene aspettare dapprima il risultato di questo controllo. Il Servizio del casellario giudiziale, tuttavia, può bloccare il processo di assegnazione ed eliminare il set di dati esistente, ad esempio quando un intero processo è stato avviato per errore (su questo tema cfr. allegato 9 n. 1.3 P-OCaGi). In questo caso, il set di dati in questione non viene inserito neanche in UPI.

Questo controllo manuale può sfociare (automaticamente) nell’assegnazione di un numero AVS. In tal caso valgono di nuovo le regole dell’allegato 9 numero 1.5 P-OCaGi descritte più avanti.

Se dopo il controllo manuale l’UCC stabilisce però che non è possibile assegnare un numero AVS all’identità principale in questione, il Servizio del casellario giudiziale ne viene informato con una corrispondente notifica (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi), nella quale gli vengono comunicati i motivi del rifiuto dell’assegnazione. Contemporaneamente, lo stato in VOSTRA passa a «assegnazione negata». In seguito il Servizio del casellario giudiziale provvede a rettificare i dati. È quindi sensato che i dati possano essere modificati (con conseguente nuova assegnazione) o eliminati soltanto da questo servizio (cfr. allegato 9 n. 1.4 P-OCaGi).

8 La registrazione degli attributi principali senza NAVS13 presuppone però che UPI sia disponibile e che i dati siano inseriti correttamente (vale a dire nella giusta struttura e senza segni di punteggiatura non accettati dal sistema). Altrimenti lo stato passa a «assegnazione fallita» e l’identità principale non può essere memorizzata in VOSTRA. Questo meccanismo di sicurezza serve a evitare doppie iscrizioni. Sono comunque molto rare le occasioni in cui UPI non è brevemente disponibile; pertanto, gli utenti incaricati di effettuare le iscrizioni non dovrebbero trovare ostacoli.

9 Se il numero AVS può essere assegnato automaticamente, il processo si svolge in pratica in tempo reale.