Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine
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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato VOSTRA
verbalizzati automaticamente ai sensi dell’articolo 25 LCaGi, poiché in tal modo i dati non sarebbero conformi alla realtà (cfr. sopra). Un simile trattamento di dati violerebbe il principio della buona fede e sarebbe inammissibile. Tuttavia, non è necessario precisare ulteriormente a livello di ordinanza questi principi subordinati, che risultano dall’applicazione integrale della legislazione in materia di protezione dei dati;
− in linea di principio, i SERCO (cfr. art. 2 lett. a n. 2 P-OCaGi) possono
modificare o eliminare soltanto i dati iscritti a loro nome o a nome di autorità dello stesso Cantone. Ogni SERCO deve accedere sempre a nome dell’autorità che iscrive i dati per poterne trattare i dati;
− il SERCO della giustizia militare (cfr. art. 2 lett. a n. 3 P-OCaGi) può
modificare soltanto i dati iscritti a nome di un’autorità della giustizia militare. Anche nel caso del SERCO della giustizia militare, per trattare i dati di un’autorità della giustizia militare esso deve accedere a nome di quest’ultima.
Art. 7 Regole speciali per la modifica o l’eliminazione dei dati
identificativi della persona
Secondo l’articolo 11 capoverso 3 LCaGi, per quanto riguarda i dati identificativi il Consiglio federale può derogare alle regole di modifica enunciate negli altri capoversi dello stesso articolo (secondo cui un’autorità può di principio modificare o eliminare soltanto i dati da essa iscritti). Per i dati identificativi questa facoltà di prevedere delle deroghe è stata più volte utilizzata. Tuttavia, poiché gli innumerevoli dettagli normativi non potrebbero essere riportati in modo comprensibile in una normale disposizione di legge, tali regole sono state inserite nell’allegato 9 P-OCaGi (cfr. il rimando di cui all’art. 7 P-OCaGi).
L’allegato 9 P-OCaGi contiene tuttavia un disciplinamento ancor più dettagliato rispetto a quanto esige l’articolo 11 capoverso 3 LCaGi e riporta volutamente non solo le eccezioni, bensì tratta in modo esaustivo tutte le regole sui diritti di trattamento nel settore dei dati identificativi. Concentrando l’attenzione sulle eccezioni, il piano normativo diverrebbe oscuro per gli utenti. Infatti, ciò che costituisce la regola e ciò che costituisce l’eccezione dipende non da ultimo dal diritto di iscrivere questi dati, che viene quindi integrato nel disciplinamento previsto all’allegato 9 P-OCaGi. Le norme da esso previste non possono essere commentate singolarmente nell’ambito del presente rapporto esplicativo. Qui di seguito, per facilitare la comprensione, sono però illustrati più nei dettagli le tipologie di dati che hanno richiesto un disciplinamento speciale:
− attributi principali dell’identità principale (i campi di dati di cui
all’allegato 1 n. 1.1 P-OCaGi): quando a una persona viene assegnato un numero AVS, in VOSTRA devono essere registrati gli stessi attributi principali riportati nella banca dati «Unique Person Identification Database» (UPI)
dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC). Soltanto se gli attributi
principali corrispondono è possibile garantire in seguito una sincronizzazione soddisfacente dei dati.