Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/34: Nuova ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (ordinanza sul casellario giudiziale; OCaGi) · 141 pagine

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Rapporto esplicativo concernente il progetto di ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato VOSTRA

Se in seguito all’iscrizione in VOSTRA viene assegnato un numero AVS, VOSTRA funge da registro sorgente per UPI, e quindi eventuali modifiche delle generalità possono essere predisposte soltanto dal Servizio del casellario giudiziale e devono anche essere effettuate dapprima nella sorgente (vale a dire in VOSTRA; cfr. allegato 9 n. 1.5 P-OCaGi). In caso di modifica, lo stato passa a «modifica richiesta» finché il numero AVS viene assegnato. Se rifiuta l’assegnazione, l’UCC reagisce comunicando «modifica negata», con conseguente avviso al Servizio del casellario giudiziale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e P-OCaGi).

L’eliminazione dell’identità principale non è difficoltosa (se il numero AVS è stato assegnato) quando non vi sono più dati penali iscritti. Ogni autorità con diritto di iscrizione può procedere manualmente a questa cancellazione, ad esempio se ha precedentemente eliminato l’ultima iscrizione in VOSTRA (cfr. la casistica presentata nell’allegato 9 n. 1.1 e 1.5 P-OCaGi). VOSTRA facilita agli utenti il compito di cancellare questi «incarti vuoti» avvisandoli, quando si disconnettono dal dossier, che le generalità rimaste saranno cancellate automaticamente;

− attributi complementari dell’identità principale (i campi di dati di cui

all’allegato 1 n. 1.2 P-OCaGi): gli attributi complementari funzionano in modo diametralmente opposto rispetto agli attributi principali. Si tratta di informazioni supplementari che non vengono gestite in UPI (p. es. statuto di soggiorno) e di cui interessa soltanto l’ultimo stato (aggiornamento più recente). Perciò, tutte le autorità con diritto di iscrizione possono aggiornare questi dati in qualsiasi momento (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.6 P-OCaGi);

− fonti dei dati assegnate manualmente (i campi di dati di cui all’allegato 1

n. 1.3.1, 3.2.1, 4.2.1 e 5.2.1 P-OCaGi): ogni autorità con diritto di iscrizione, anche se non è autrice dell’iscrizione che sta alla base, può inserire, modificare o cancellare una fonte dei dati assegnata manualmente. Questi dati, come gli attributi complementari (v. sopra), possono essere liberamente modificati senza restrizioni (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.8, 3.4, 4.3 e 5.3 P-OCaGi);

− fonti dei dati assegnate automaticamente dal sistema (i campi di dati di cui

all’allegato 1 n. 1.3.2, 3.2.2, 4.2.2 e 5.2.2 P-OCaGi): queste fonti vengono inserite automaticamente dal sistema dopo ogni allineamento automatico di dati. Non esiste motivo che possa giustificare la modifica di questi dati. Nessuno – nemmeno il Servizio del casellario giudiziale – può modificare questi dati (cfr. la casistica di cui all’allegato 9 n. 1.7, 3.3, 4.2 e 5.2 P-OCaGi).

Le autorizzazioni definite nell’allegato 9 P-OCaGi si riferiscono al «normale» utilizzo del sistema sull’interfaccia utente esistente e non al livello di programmazione. Il Servizio del casellario giudiziale, in quanto detentore dei dati registrati in VOSTRA, è il responsabile finale di tutti i dati del sistema e della relativa logica di programmazione e, pertanto, potrebbe naturalmente prendere disposizioni per consentire ai suoi informatici di eliminare gli errori generati dagli automatismi del sistema (sebbene secondo l’allegato 9 P-OCaGi «nessuno» abbia il diritto di trattare questi dati);