Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 71 pagine
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Il diritto vigente non concede alle persone vicine nemmeno una pretesa a essere coinvolti nell’accertamento dei fatti da parte delle autorità, per tale motivo è stato talora rimproverato all’APMA di non chiarire sufficientemente i fatti e di violare così l’articolo 446 capoverso 1 CC, ad esempio se rinuncia all’udienza di una persona vicina prima di ordinare una misura. La legge non prevede alcun diritto di essere coinvolti nel procedimento, il che potrebbe fondare una qualità formale di parte.
La situazione giuridica esposta risulta direttamente dal diritto federale, anche se la procedura è in via di principio prescritta dal diritto cantonale (art. 450f CC). I Cantoni hanno tuttavia la libertà di concedere a terzi ulteriori diritti procedurali che eccedono le disposizioni del diritto federale.
2.4.3.2 Le persone vicine in quanto persone che partecipano al procedimento
L’attuale distinzione tra la domanda e l’avviso di pericolo e tra le diverse conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la posizione procedurale delle persone vicine è insoddisfacente. In particolare il fatto che sia depositato un avviso all’APMA o una domanda formale di curatela è spesso frutto del caso e la persona vicina non è nella maggior parte dei casi consapevole che, a dipendenza della formulazione concreta del suo intervento, le conseguenze riguardo alla sua posizione nella procedura saranno molto diverse127. Secondo il Consiglio federale non vi è alcun motivo di riservare alle persone vicine un trattamento diverso a seconda del tipo e della qualificazione del loro intervento.
Tuttavia, non sarebbe una soluzione soddisfacente conferire per legge la qualità di parte alle persone vicine che si rivolgono all’APMA. Un tale ampliamento della qualità di parte avrebbe in particolare per conseguenza un elevato potenziale di abuso poiché la qualità di parte comprende anche il diritto di consultare gli atti (art. 449b cpv. 1 CC)128. Occorre pertanto evitare ogni rischio che presunte persone vicine ottengano la qualità di parte – e quindi in linea di massima anche il diritto di consultare l’insieme degli atti – soltanto per soddisfare i loro interessi propri. L’accesso a informazioni sensibili riguardanti la salute e la situazione patrimoniale (segreto d’affari, bancario e professionale) dell’interessato deve essere il meno ampio possibile.
In futuro, la partecipazione della persona vicina al procedimento non sarà decisa in base alla forma del suo intervento, ma in base al suo atteggiamento nel procedimento e nei confronti della persona bisognosa di aiuto. Pertanto il Consiglio federale propone due innovazioni:
– per precisare la situazione: nell’ambito della presente revisione la distinzione tra domanda e avviso è soppressa per quanto riguarda l’intervento dell’APMA in caso di pericolo della persona bisognosa di aiuto. Le disposizioni in questione sono modificate di conseguenza e il termine
127 Riguardo alle diverse conseguenze di una domanda e di un avviso di pericolo cfr. perizia Fankhauser, marg. 22 e 31.
128 Perizia Fankhauser, marg. 31.