Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/35: Diritto della protezione degli adulti – Modifica del codice civile · 42 pagine
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Risultati della consultazione: modifica del Codice civile (Protezione degli adulti)
sul rapporto di parentela formale è accolto con particolare favore144. L'estensione della cer- chia di persone che possono essere considerate vicine è in linea con gli sviluppi demografici e i modelli familiari odierni145 e la definizione è sufficientemente precisa e flessibile per tenere conto delle diverse relazioni tra la persona interessata e il suo ambiente146. Due parteci- panti147 sottolineano tuttavia la difficoltà che presenta la sussunzione nel singolo caso, ossia quando è necessario decidere se una persona soddisfa cumulativamente o meno i criteri di qualificazione (stretto legame con la persona interessata e idoneità a tutelarne gli interessi). Secondo uno di essi148 sarebbe opportuno, ai fini di una prassi unitaria, che il messaggio – o secondo un altro partecipante149 la COPMA – esemplifichi la definizione in un’informativa.
Alcuni partecipanti150 s’interrogano sulla praticabilità della definizione legale in particolare per quanto riguarda le persone suscettibili di essere qualificate come vicine in ragione della loro «attività professionale». Cinque partecipanti (4 Cantoni151 e 1 organizzazione152) chiedono pertanto l'eliminazione delle espressioni «funzione ufficiale» o «attività professionale» dalla definizione. Solo 1 organizzazione153 approva espressamente l'inclusione di persone a causa della loro attività professionale, ovvero degli assistenti sociali. Un altro partecipante154 afferma che in genere si tratta di relazioni di natura formale e gerarchica o caratterizzate da dipen- denza professionale, che non possono essere considerate un criterio per la qualifica di per- sona vicina. Il criterio del «legame stretto» presuppone reciprocità e una relazione su un piano di parità155. La proposta estensione porta inoltre a una confusione di ruoli, ad esempio per i medici che, in determinati Cantoni, sono anche autorizzati a ordinare un ricovero a scopo di assistenza (art. 429 CC)156.
Diversi partecipanti (2 Cantoni157, 1 organizzazione158 e 2 privati159) criticano la definizione le- gale. Una definizione specifica per la legislazione in materia di protezione dei minori e degli adulti non è opportuna160, perché non si applicherebbe negli altri ambiti del diritto161. La defini- zione proposta è inoltre vaga e imprecisa162 e quindi la qualifica di «persona vicina» sollecite- rebbe inutilmente le risorse dell’APMA163. Due partecipanti164 criticano anche il fatto che non
144 AI (pag. 1), AR (pag. 3), LU (pag. 2), Alleanza del centro (pag. 1), ARTISET (pag. 7), ATD (pag. 2 seg.), AvenirSocial (pag. 3), BFH (pag. 1), COPMA (pag. 3), Pro Senectute (pag. 4).
145 Pro Senectute (pag. 4).
146 I verdi (pag. 2).
147 ZH (pag. 3), ASB (pag. 3 seg.).
148 I verdi (pag. 2).
149 ASB (3 seg.).
150 FR (pag. 2).
151 AR (pag. 3), GE (pag. 2), GL (pag. 2), NW (pag. 5).
152 pro mente sana FR (pag. 1).
153 HES-SO (pag.5).
154 AR (pag. 3).
155 AR (pag. 3), NW (pag. 5).
156 AR (pag. 3).
157 NW (pag. 4 seg.), VD (pag. 2).
158 UNINE (pag. 4 seg.).
159 Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).
160 Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).
161 UNINE (pag. 4 seg.).
162 VD (pag. 2).
163 NW (pag. 4 seg.).
164 Maranta/Rosch (pag. 7 seg.).